01.03.2012

Addio alle tariffe fra quattro mesi

  • Il Sole 24 Ore

di Giovanni Negri

Le tariffe sopravvivono per altri 120 giorni. Ai fini della liquidazione giudiziale e come riferimento per la determinazione del compenso da corrispondere ai professionisti, in attesa che il ministero della Giustizia metta a punto i parametri cui dovranno uniformarsi le future liquidazioni. È questo uno degli aspetti principali del maximendamento al decreto legge liberalizzazioni. Nello stesso termine, sempre con decreto del ministero della Giustizia, saranno anche stabiliti gli indici di riferimento per oneri e contribuzioni alle casse professionali. Il provvedimento dovrà determinarli, tenendo presente la necessità di salvaguardare l'equilibrio finanziario di lungo periodo delle casse stesse.
Il compenso dovuto al professionista è concordato con il cliente al momento dell'attribuzione dell'incarico. La misura dell'importo dovuto è comunicata attraverso un preventivo «di massima», la cui misura deve essere adeguata alla difficoltà dell'incarico e pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, che devono comprendere spese, oneri e contributi di ogni genere. Non si parla più di un obbligo di redazione in forma scritta come pure di una qualsiasi rilevanza disciplinare della mancata redazione.
Al tirocinante è poi dovuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. La durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate è determinata in un massimo di 18 mesi e per i primi sei può essere svolto facendolo coincidere con gli studi per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Dovrà in ogni caso essere siglata una convenzione per regolamentare questa possibilità tra il ministero dell'Università e il Consiglio nazionale dell'Ordine interessato. Analoga convenzione sarà poi possibile anche con il ministero per la Pubblica amministrazione per lo svolgimento del tirocinio nel settore pubblico successivamente al conseguimento della laurea.
Il capitolo delle società tra professionisti, assai delicato per le perplessità avanzate da molte categorie (tra le principali l'avvocatura, che ne ha fatto una delle ragioni degli scioperi di queste settimane) vede confermata l'apertura ai soci di capitale. Che però non potranno andare oltre la proporzione di un terzo. Un obbligo che riguarda sia il numero complessivo dei soci non professionisti sia la loro partecipazione complessiva al capitale.
Lo sbarramento al 33% costituisce un requisito a elevata forza cogente, visto che il suo venire meno rappresenta una causa di scioglimento della società. Tocca al Consiglio dell'ordine provvedere alla cancellazione della società dall'albo, a meno che non sia stata ripristinata, entro sei mesi dall'estinguersi della condizione, la situazione di legalità.
Nessun riferimento specifico a un limite numerico di soci, a meno che non venga scelta la forma cooperativa: in questo caso i soci devono essere almeno tre. Nell'atto costitutivo, a garanzia della clientela, dovrà ancora essere assicurata la stipula di una polizza di assicurazione per coprire i rischi che derivano dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti (i soli cui può essere affidato lo svolgimento dell'incarico professionale) nell'esercizio della loro attività.
Le disposizioni messe a punto si preoccupano anche di valutare il rischio privacy, sottolineato in particolare dagli avvocati alle prese con la delicatezza di un mandato professionale che coincide con l'esercizio di un diritto costituzionale come quello di difesa. Così, il socio professionista potrà sempre opporre a tutti gli altri (compresi quelli di capitale, ovviamente) il segreto su tutte le attività professionali a lui affidate.