11.11.2014

A dicembre divorzi senza legali

  • Il Sole 24 Ore

Pronta la tabella di marcia della miniriforma della giustizia civile. Sul supplemento ordinario n. 84 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 261 del 10 novembre 2014 è stata pubblicata la legge n. 162 di conversione del decreto legge n. 132. Un passaggio determinante perché, a partire da oggi, diventa chiaro il giorno del debutto di alcune delle principali novità dell’intervento.
Prima tra queste, se non in ordine di importanza assoluta, almeno di impatto per un settore del diritto assai delicato come quello di famiglia, è la possibilità di sciogliere il matrimonio senza ricorrere al magistrato e neppure all’avvocato. A partire dall’11 dicembre divorzi, separazioni e cambiamenti delle condizioni economiche degli stessi potranno essere conclusi davanti al sindaco, nella veste di ufficiale di stato civile.
Altri 60 giorni, quindi fino a febbraio inoltrato, bisognerà attendere per vedere all’opera la negoziazione assistita, non tanto nella sua versione “ordinaria”, quella già possibile per le controversie che non hanno per oggetto diritti indisponibili, quanto piuttosto quella concepita come condizione di procedibilità in due materie chiave come il risarcimento danni da incidente stradale o nautico e le domande di pagamento fino a 50mila euro.
Dall’11 dicembre, invece, si potranno fare i conti con un’altre misura destinata, nelle intenzioni del ministero della Giustizia, a costituire un argine al proliferare del contenzioso: il giudice potrà disporre la compensaizone delle spese solo in caso di assoluta novità della questione trattata oppure di cambiamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Sempre dall’11 dicembre, si ampliano invece i poteri del giudice in materia processuale perché potrà disporre d’ufficio, per le cause che richiedono una istruzione minima o inesistente, la conversione dal rito ordinario di cognizione a quello sommario.
E l’11 dicembre diventa data spartiacque anche per l’entrata in vigore della disposizione destinata a tradurre in pratica il principio del “chi sbaglia paga”, sui procedimenti iniziati da allora, del nuovo e più elevato tasso d’interesse moratorio allineato a quello previsto per i ritardi di pagamento in materia commerciale. Come pure dalla medesima data diventa operativa tutta la nuova fase esecutiva, con la possibilità per gli ufficiali giudiziari di una caccia, attraverso l’accesso alle banche dati pubbliche, a una più aderente rappresentazione del patrimonio del debitore e dei suoi beni sui quali procedere a pignoramento.
Dal Consiglio dei ministri di ieri sera è stato stralciato, ma dovrebbe andare alla prossima riunione dell’Esecutivo, un mini-pacchetto che comprendeva lo schema di decreto legislativo sull’archiviazione per tenuità del fatto e le misure, inserite in un disegno di legge delega, ma con disposizioni in parte immediatamente operative, per rivedere la disciplina dell’estradizione e le regole sulle rogatorie “passive”, quelle da eseguire in Italia.