19.03.2020

Fino a 500 mila euro a impresa

  • Italia Oggi

Aiuti alla liquidità e agli investimenti sotto forma di sovvenzione diretta, agevolazioni fiscali e finanziamenti fino a 500 mila euro: è questo il bazooka che sta predisponendo l’Unione europea per aiutare le imprese. Unico requisito: le stesse imprese non dovevano essere in difficoltà prima del 31 dicembre 2019. La commissione Ue ha allo studio anche la possibile di finanziare le banche e le compagnie aeree senza incorrere nella problematica degli aiuti di stato. Il piano d’azione è stato stilato dall’esecutivo guidato da Ursula von der Leyen e inviato nella notte del 16 marzo scorso alle cancellerie europee per la consultazione. Si tratta di una proposta di quadro temporaneo in materia di aiuti di stato a sostegno dell’economia colpita dagli effetti del Covid-19. E trae legittimazione dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Tfue, che consente deroghe ai consueti vincoli di bilancio, quando occorre porre rimedio a un grave turbamento dell’economia dell’Unione. Il nuovo assetto temporaneo sugli aiuti di stato prevede, dunque, la possibilità di concedere quattro tipi di aiuti:

1) sovvenzioni dirette e agevolazioni fiscali selettive;

2) garanzie statali per i prestiti bancari contratti dalle imprese;

3) prestiti pubblici agevolati alle imprese;

4) garanzie per le banche che veicolano forme di sostegno all’economia reale.

Andiamo con ordine.

Sovvenzioni. Gli stati Ue potranno istituire regimi per concedere aiuti fino a 500 mila euro per impresa, per far fronte alle sue urgenti esigenze di liquidità. Questo potrà essere fatto attraverso una sovvenzione diretta, attraverso agevolazioni fiscali o aiuti sotto forma di garanzie agevolate su prestiti bancari.

Garanzie statali. In aggiunta gli Stati membri potranno concedere garanzie statali o istituire sistemi di garanzia a sostegno dei prestiti bancari sottoscritti da società. I prestiti dovrebbero essere agevolati, con riduzioni del tasso di mercato, considerate le garanzie per le imprese. Vi saranno alcuni limiti previsti per l’importo massimo del prestito, che si basano sulle esigenze operative delle società considerando fatturato e costo del personale. Le garanzie possono essere concesse sia a fronte di progetti di investimento che per agevolare prestiti in conto capitale circolante. Quindi sono ipotizzabili percentuali di aiuto che sono più alte di quelle normalmente riconosciute per gli investimenti produttivi.

Saranno concessi aiuti anche per il capitale circolante che normalmente non è agevolabile. Infatti, le garanzie potranno riguardare sia i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio.

Prestiti pubblici e privati. Gli stati Ue potranno autorizzare prestiti pubblici e privati alle imprese con tassi d’interesse agevolati. I finanziamenti dovranno essere concessi a un tasso di interesse, almeno pari al tasso di base applicabile il 1° gennaio 2020. A questo potrà essere aggiunto il premio per il rischio di credito, corrispondente al profilo di rischio del beneficiario, con tassi diversi per le Pmi e altre imprese. Il tasso di base è fissato al fine di fornire maggiore certezza sulle condizioni di finanziamento in questo contesto instabile.

Aiuti ai clienti delle banche. Una ultima misura riconosce l’importante ruolo del settore bancario e di altri intermediari finanziari nell’affrontare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19. Il nuovo quadro temporaneo chiarisce che, se gli Stati membri decidono di incanalare gli aiuti all’economia reale attraverso le banche, si tratta di aiuti diretti ai clienti delle banche, non alle banche stesse. Fornisce, inoltre, indicazioni su come ridurre al minimo eventuali aiuti residui indebiti alle banche e vuole garantire che l’aiuto venga trasferito, nella misura del possibile, ai beneficiari finali sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, portafogli più rischiosi, minori requisiti di garanzia, premi di garanzia inferiori o tassi di interesse più bassi.

Aiuti alle banche. Qualora gli aiuti diretti alle banche diventassero necessari – ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Tfue – per risarcire i danni derivanti direttamente dall’epidemia da coronavirus, tali aiuti non sarebbero considerati un sostegno pubblico straordinario ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. Analogamente, ciò si applicherebbe anche a qualsiasi aiuto indiretto residuo concesso alle banche nell’ambito del quadro temporaneo.

Il limite. Le caratteristiche generali di tutte le misure di cui sopra comprendono che le società che sono entrate in difficoltà dopo il 31 dicembre 2019 sono ammissibili agli aiuti. La specifica sulla data viene fornita dalla commissione Ue per garantire che il quadro temporaneo di aiuti straordinari adottati non venga utilizzato per il sostegno dei contribuenti non correlato all’epidemia di Covid-19.