È nullo l’atto di accertamento ordinario sottoscritto con firma digitale. E’ legittima la sottoscrizione a stampa solo per gli accertamenti seriali prodotti da sistemi automatizzati per le attività accentrate. Lo hanno deciso la Ctp di Pescara con sentenza 596/01/2018 depositata il 25/9/2018 e la Ctp di Chieti con sentenza 340/03/2018 depositata il 26/09/2018. Venivano impugnati due avvisi di accertamento rispettivamente:Ires, Irap ed Iva emesso dall’Agenzia delle Entrate; Imu del comune di Torrevecchia. L’elemento comune ai giudizi è la richiesta di annullamento degli accertamenti, sottoscritti digitalmente, per inesistenza della sottoscrizione, in violazione dell’art 42, comma 3, dpr 600/73. La sottoscrizione digitale è stata ritenuta inesistente dai giudici di merito, con nullità che travolge l’intero atto. Gli accertamenti d’ufficio ordinari o in rettifica sono nulli se non recano sottoscrizione autografa. Si tratta di nullità-inesistenza, quindi, insanabile. L’atto non sottoscritto è come se non fosse mai esistito (tamquam non esset). I due collegi hanno ritenuto l’atto con sottoscrizione digitale, privo di firma, basando la pronuncia su due argomenti decisivi: 1) per gli atti antecedenti all’1 luglio 2017 (data di entrata in vigore del codice amministrazione digitale) è consentita la sottoscrizione digitale, ma limitatamente agli atti seriali, centralizzati e stampati dal centro meccanografico del fisco, secondo l’art. 15, c. 7, decreto legge 78/2009; 2) a far data dall’1/7/17 è consentita la firma digitale sui documenti informatici trasmessi con pec, salvo gli accertamenti relativi ispezioni e controlli fiscali, per i quali l’art. 2 del dlgs n 82/2005 vieta l’applicazione delle norme Cad. Pertanto, ai sensi dell’art 42, comma 3, dpr 600/73, si tratta di inesistenza giuridica, che rende l’atto insanabile in virtù dell’art 21 septies, legge 241/90, non ravvisandosi un mero difetto di sottoscrizione, sanabile (c.d. sottoscrizione illeggibile o difetto di delega); bensì l’assenza totale di sottoscrizione. Entrambi i giudizi hanno accolto i ricorsi con le motivazioni sopra richiamate.
Francesco Rubera