16.10.2017

Imprese innovative, verifiche antiriciclaggio alla Cciaa

  • Italia Oggi

Attribuzione alle Cciaa delle verifiche antiriciclaggio per l’iscrizione delle startup innovative. Enti camerali assimilati ai professionisti. Nella sentenza di primo grado il Tar Lazio, respingendo le motivazioni del Notariato, sostiene che l’adeguata verifica costituirebbe un onere aggiuntivo per le Cciaa che sarebbero le uniche legittimate a ricorrere, mentre nel merito afferma che le stesse rientrerebbero nell’art. 12, lett. d) del decreto 231 ante riforma.

Il Cnn lamenta anzitutto la violazione del principio di legalità per l’attribuzione alle camere di commercio, in assenza di idonee previsioni normative, delle funzioni in materia di verifiche antiriciclaggio ex dlgs n. 231/2007, sostenendo che sarebbero stati attribuiti a diversi soggetti, tra cui in generale gli «uffici della pubblica amministrazione» (art. 10, comma 2, lett. g, dlgs n. 231/07), obblighi di cosiddetta adeguata verifica, finalizzati a effettuare un controllo, formale e sostanziale, sulla trasparenza, la liceità e la congruità dei soggetti (art. 18, dlgs 231/07). Nel caso in esame, tuttavia, a fronte del generico obbligo di controllare l’avvenuto assolvimento degli oneri di cui al dlgs n. 231/2007 previsto dal dm, non sarebbe stato riconosciuto agli uffici del registro delle imprese alcun concreto potere poiché lo stesso sarebbe un mero «archivio passivo» (recettore di dati), non in grado di essere utilizzato per l’identificazione del titolare effettivo e della struttura societaria sottostante ed inoltre sarebbe violata la previsione dei capi I e II del dlgs n. 231/07 che attribuirebbe ai soli «professionisti», inclusi i notai, e non agli uffici del registro delle imprese i poteri di carattere sostanziale finalizzati alle indicate verifiche.

A riguardo il Tar basandosi sull’art. 2, comma 2, lett. k), dm 17/2/16, secondo cui l’ufficio del registro delle imprese «verifica: l’adempimento degli obblighi di cui al titolo II del dlgs 231/2007, e successive modificazioni» afferma che tali previsioni non solo non involgono attribuzioni riservate, della cui sottrazione possa in qualche modo lamentarsi la categoria notarile, ma comportano l’introduzione di nuovi obblighi a carico degli enti camerali, con la conseguenza che soltanto questi ultimi sarebbero legittimati a dolersi di eventuali pregiudizi alla propria sfera giuridica.

Infine, rilevano i giudici romani, che l’elencazione dei «professionisti» individuata nell’art. 12 del decreto antiriciclaggio ante riforma annovera al comma 1, lett. d), i «prestatori di servizi relativi a società», locuzione generica che consente di ritenervi inclusi (quoad effectum) gli uffici del registro delle imprese nel caso di costituzione delle startup innovative. In ogni caso, l’estensione degli obblighi di adeguata verifica anche agli uffici del registro è in linea con la regola introdotta dall’art. 4, comma 10-bis, dl n. 3/2015 ed è insita nel sistema delineato dal dlgs n. 231/07, non potendosi ammettere che una pubblica amministrazione sia esonerata dallo svolgimento di compiti discendenti da precisi obblighi legislativi indirizzati a soggetti privati allorquando l’una e gli altri espletino una medesima attività.