Con sentenza n. 17268 12 luglio 2013 la Prima Sezione Civile della Suprema Corte si è pronunciata sul tema della revocabilità delle rimesse in conto corrente eseguite dal debitore ceduto, in assenza di revoca della cessione di credito.
Nel respingere le difese della banca – secondo la quale si era in presenza di rimesse non revocabili trattandosi, appunto, di pagamenti fatti dal terzo ceduto – la Corte ha precisato che oggetto di revocatoria non erano i pagamenti eseguiti dai terzi che, in conseguenza dell’avvenuta cessione non erano pacificamente revocabili, “ma le eccedenze di tali pagamenti rispetto alle anticipazioni a fronte delle quali le cessioni erano state stipulate”.