L’art. 6 CCII non prevede la prededucibilità dei crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato semplificato. Pur essendo questa una procedura concorsuale non possono applicarsi, per analogia, le norme sul concordato preventivo.
Il provvedimento oggetto del presente commento è relativo ad un reclamo presentato da un debitore avverso la sentenza (del Tribunale di Udine) che ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’omologazione della proposta di concordato semplificato presentata dal debitore stesso.
Approfondiamo la questione.
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