22.11.2012 Icon

Liquidazione giudiziale del compenso del professionista

Cass., 12 ottobre 2012, Sez. Un., n. 17406

Nell’ambito della riforma che ha interessato i compensi dei professionisti, si segnala una recentissima sentenzacon la quale la Suprema Corte a Sezioni Unite, in un giudizio ancorchè non avente quale questione principale la materia in discorso, ha ritenuto comunque di dover precisare quanto segue.

Il Supremo Collegio ha statuito difatti che in virtù dell’art. 41 del DM 20 luglio 2012 n. 140, che è applicazione dell’art. 9 comma II, d.l. 1/12 conv. in l. 27/12, i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso di un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.

Più in particolare, argomenta la Corte, l’assunto di cui sopra nasce dal fatto che, come da tempo puntualizzato dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 5426/2005; Cass. Civ. 8160/2001), quando in passato si è trattato di liquidare onorari maturati all’esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, si applicava – conseguentemente- la tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si esauriva.

Alla luce di quanto sopra, ne deriva che le tariffe abrogate potranno trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita, e quindi liquidata, sotto il vigore delle precedenti tariffe.

Diversamente, dovrà ritenersi invece applicabile il DM 140/2012 con riferimento a prestazioni professionali iniziatesi prima, ma ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il Giudicante deve procedere alla liquidazione del compenso.

A parere di chi scrive, detta pronuncia avrà particolare eco anche e soprattutto in seno a quei procedimenti, come le esecuzioni immobiliari, laddove il deposito della nota spese dei rispettivi professionisti che assistono le parti, avviene in un momento largamente successivo all’incardinamento della procedura medesima ed è proprio in tale circostanza che il Giudice è chiamato a liquidarle.

(Giangiacomo Ciceri – g.ciceri@lascalaw.com)