15.12.2025 Icon

Quando la mediazione non è indispensabile

La sentenza in commento offre un chiarimento operativo rilevante in relazione alle cause di opposizione a decreto ingiuntivo.

Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato integralmente l’eccezione preliminare di improcedibilità della domanda, per mancata attivazione del procedimento di mediazione.

Infatti, il Tribunale ha rammentato che, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove il giudizio sia introdotto in sede monitoria, nella successiva eventuale fase di opposizione, parte opposta (nella sua qualità di attore sostanziale) è onerata ad attivare il procedimento di mediazione, a pena di declaratoria di improcedibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Tale onere, però, sussiste “esclusivamente nelle ipotesi in cui l’oggetto del contendere rientri nelle ipotesi della cd. mediazione obbligatoria, come disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010”.

Nella fattispecie esaminata, invece, si verteva in tema di vendita di frutti pendenti, ossia una materia esclusa dall’ambito del D.Lgs. 28/2010, con conseguente infondatezza dell’eccezione di improcedibilità.

Ne discende che la mediazione non può essere utilizzata dai debitori opponenti in via strumentale per paralizzare l’azione monitoria: occorre sempre verificare la reale riconducibilità della controversia alle categorie obbligatorie. La decisione, pertanto, offre un utile richiamo alla corretta gestione delle opposizioni e al ruolo della mediazione quale strumento selettivo, non universale, di condizione di procedibilità.

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

s.daminelli@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Mediazione ?

Contattaci subito