L’istanza di mediazione, presentata dinnanzi a un organismo che non ha la competenza territoriale, non produce alcun effetto e, pertanto, la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile.
Nel caso di specie il procedimento di mediazione veniva avviato avanti ad un organismo che aveva la sua sede a Roma, con invito a partecipare in loco, e non ad Agrigento, circondario del Tribunale adito dalle parti in via giudiziale.
Il Giudice, sul punto, ha rammentato che l’art. 4, I comma, del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, nel testo vigente all’epoca dei fatti, statuiva che: “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito”.
Pertanto, in ossequio all’orientamento seguito da una parte della giurisprudenza di merito ed avallato anche da alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione, il Tribunale ha affermato che la domanda di mediazione, presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non è competente per territorio, perché non ha la propria sede nel luogo del giudice territorialmente competente, non produce alcun effetto. “Tale competenza territoriale, infatti, è derogabile solamente su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo (cfr., in questo senso: Tribunale di Foggia, 19.07.2021 n. 1831; Tribunale di Ragusa, n. 496/2020; Tribunale di Napoli, 14.03.2016; Tribunale di Milano, 26.02.2016; Tribunale di Mantova, Sez. II, n. 1049/2015; Tribunale di Milano, Sez. IX, 29.10.2013; Cass. Civ., Sez. 6 – 3, ordinanza n. 17480 del 2.09.2015). Nella fattispecie, in mancanza di un espresso accordo delle parti in contesa, la domanda di mediazione avrebbe dovuto essere presentata mediante il deposito di un’istanza presso un organismo di Agrigento, quale luogo del giudice territorialmente competente per la presente controversia”.
Secondo il Giudice, l’eccezione di improcedibilità non può essere superata neppure dal fatto che la mediazione si svolga con modalità telematica, poiché la possibilità di parteciparvi anche per tale via è rimessa alla volontà di chi è chiamato e non può venire strumentalmente utilizzata da chi introduce il procedimento per derogare al disposto dell’art. 4, I comma, del D. Lgs. n. 28/2010.
15.01.2026