La condizione di procedibilità prevista dal legislatore all’art. 5 del D. Lgs. 28 del 2010 non può dirsi realizzata se, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, parte attrice non partecipa al procedimento di mediazione.
Occorre, infatti, ricordare che la mediazione obbligatoria trova la sua ratio nello scopo deflattivo del contenzioso, perseguito dal legislatore. In tal senso, il Giudice di Nocera Inferiore ricorda ad esempio Cassazione civile sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473, secondo la quale: “(il legislatore) ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria”).
Se, dunque, quello è lo scopo del legislatore, l’esperimento del tentativo di mediazione deve essere effettivo: ne consegue che la procedura può anche avere esito negativo, ma non può ridursi ad un mero onere processuale. Secondo il Tribunale, tali considerazioni vanno estese altresì all’ipotesi in cui la mediazione sia stata prevista dal Giudice: “In tale senso, chi intende agire, cioè l’attore deve promuovere la procedura di mediazione, nei casi in cui essa sia obbligatoria oppure nelle ipotesi di mediazione delegata dal giudice, a tal punto che, in caso di sua inattività, la domanda promossa nel giudizio verrà dichiarata improcedibile. Affinché la condizione di procedibilità sia soddisfatta però non è sufficiente depositare l’istanza di mediazione, bensì occorre che l’attore sia presente al primo incontro dinanzi al mediatore, a prescindere dalla presenza del chiamato con ciò tutelando l’attore da atteggiamenti inerti di controparte (Tribunale di Forlì 02.02.2021; in tema anche Corte d’Appello di Firenze n. 65/2020 e Cass. n. 4300/2021)”.
Poiché nel caso di specie parte opponente non aveva aderito alla mediazione, facendo applicazione dei principi che precedono, il Tribunale ha ritenuto non correttamente espletato l’incombente e ha dichiarato improcedibile la causa.
Secondo il Giudice tale scelta è coerente con l’intenzione del legislatore di deflazionare il contenzioso, “evitando cioè che chi agisce in giudizio (l’attore) attribuisca all’istituto della mediazione nulla più che un mero adempimento formale, quasi fosse un ornamento del processo; tale sua convinzione resterebbe qualora rischiasse semplicemente la sanzione dell’art. 8, co. 4-bis, cit.”, nonché con la giurisprudenza costituzionale, in base alla quale le forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri sono legittime purché entro certi limiti. In conclusione: “Richiedere che l’attore sia presente personalmente al primo incontro destinato anche ad essere ultimo qualora non compaia la controparte, appare ragionevole e costituisce un sacrificio esigibile, tenuto conto che detto modesto impegno preliminare ha lo scopo di evitare: “un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria” (cfr. Cass., n. 8473/19, cit.)”.