20.11.2024 Icon

Mediazione telematica e competenza territoriale

Lo svolgimento della mediazione in forma telematica non consente di derogare alla disposizione in tema di competenza territoriale.

Nella prima memoria parte convenuta eccepiva che l’attrice aveva violato l’articolo 4 del decreto legislativo 28 del 2010, secondo il quale “la domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”. Più precisamente, nel caso di specie, competente a decidere della controversia era il Tribunale di Napoli, mentre l’organismo di mediazione adito dalla controparte aveva sede nel circondario del Tribunale di Napoli Nord.

Il Giudice ha ritenuto fondata l’eccezione, osservando che effettivamente, dal verbale negativo di mediazione prodotto, l’organismo adito risultava non avere sede nel circondario di Napoli. Inoltre, ha ritenuto inconferente lo svolgimento della mediazione con modalità di videoconferenza, circostanza che, secondo l’attrice, avrebbe reso irrilevante la sede dell’organismo e non avrebbe aggravato controparte di alcuno spostamento. Invero, come afferma il Giudice, “tale considerazione non è proprio contemplata dalla norma la quale prevede che in sede di mediazione venga rispettato il principio della competenza territoriale a prescindere dal fatto che l’incontro dinanzi al mediatore possa svolgersi in videoconferenza”. Anche l’asserita tardività dell’eccezione di incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione non è stata condivisa dal Tribunale di Napoli. Prima di tutto, secondo il G.U., il difensore della convenuta, che non aveva partecipato alla mediazione, non era tenuto a presentarsi all’incontro per eccepire l’incompetenza territoriale, poiché la relativa conseguenza è di natura processuale (consistendo nell’improcedibilità della domanda) e, pertanto, va eccepita in un giudizio.

Secondariamente, il verbale negativo di mediazione era stato depositato in giudizio dall’attrice unitamente alle note scritte d’udienza e, di conseguenza, “la prima difesa utile è stata appunto la prima memoria e quindi l’eccezione è stata sollevata tempestivamente e la domanda dell’attrice va dichiarata improcedibile. Non è prevista in un caso del genere la rimessione in termini, perché non si tratta del mancato rispetto di un termine, bensì della non osservanza della norma che impone di adire l’organismo di mediazione territorialmente competente. Peraltro, anche a voler ritenere che ciò si traduca nella mancata osservanza di un termine, non ci sarebbero i presupposti della rimessione perché l’errore nell’individuare l’organismo competente è imputabile all’attrice”.

Autore Simona Daminelli

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Milano

s.daminelli@lascalaw.com

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