Con la sentenza n. 290 pubblicata lo scorso 12/10/2023, il Tribunale Ordinario di Sondrio ha risposto al quesito sul se e quando un verbale di mediazione, che nello specifico attribuisca beni caduti in eredità, possa dirsi idoneo alla trascrizione.
Preliminarmente, è bene ricordare che il Codice Civile non contiene un elenco di atti che è possibile assoggettare al regime della pubblicità dichiarativa, mediante l’art. 2643 stabilisce quali atti devono essere necessariamente trascritti per assolvere gli obblighi pubblicitari.
Tra questi si ricordano, in particolare, i contratti che trasferiscono la proprietà dei beni immobili, i contratti che costituiscono, modificano o cancellano un’enfiteusi, un diritto di superfice o di edificare, gli atti costitutivi di una comunione e le sentenze costitutive di diritti di cui sopra.
In tema di mediazione occorre distinguere il verbale dall’accordo. Il verbale di per sé non è un atto idoneo alla trascrizione, mentre per l’accordo vige una disciplina specifica, racchiusa all’interno dell’art. 11 del d.lgs. 28/2010, il quale stabilisce che, laddove un accordo di mediazione concluda uno dei contratti o compia uno degli atti di cui all’art. 2643 c.c., occorre procedere alla sua trascrizione ed è a tal fine necessaria l’autenticazione delle sottoscrizioni su esso apposte da parte di un pubblico ufficiale autorizzato. In breve, la norma stabilisce che, ai fini della trascrizione, è opportuno che un accordo di mediazione (che di per sé non sarebbe idoneo alla trascrizione avendo la portata probatoria di una scrittura privata) debba essere recepito in sede notarile.
La controversia presa in analisi dal giudice di Sondrio riguardava una divisione ereditaria, nella quale due sorelle condividenti raggiungevano un accordo per la divisione dei beni residuali, giacché il de cuius aveva provveduto solo parzialmente delle proprie sostanze.
Tuttavia, l’accordo di mediazione non veniva recepito in sede notarile a causa del diniego di una delle sorelle a comparire dinnanzi al pubblico ufficiale incaricato dell’autenticazione, la quale pretendeva di modificare l’accordo raggiunto.
L’altra condividente domandava pertanto al Tribunale competente di accertare l’autenticità delle sottoscrizioni presenti sul verbale di mediazione e di ordinarne la trascrizione. All’esito del giudizio il Tribunale dichiarava infondate le domande principali, in quanto l’attrice aveva chiesto di accertare l’autenticità di un verbale con il quale le parti si erano accordate a sottoscrivere un accordo di conciliazione completo di tutti i dati catastali e urbanistici incaricando notaio di fiducia entro otto giorni.
Tuttavia, quelle sottoscrizioni non erano mai state autenticate da un notaio o altro pubblico ufficiale, né era mai stato redatto il verbale definitivo contenente l’accordo per lo scioglimento della comunione ereditaria e, dunque, non poteva esserne ordinata la trascrizione.
Il Giudice adito ha assimilato il verbale in esame ad un contratto preliminare “atteso che l’inadempimento di una parte all’impegno di riprodurre l’accordo divisorio in forma pubblica non può consentire all’altra parte di ottenere una sentenza costitutiva che tenga luogo del mancato consenso e ciò poiché l’accordo perfezionato ha già prodotto il suo effetto definitivo”.
In conclusione, possono e devono essere trascritti gli accordi raggiunti in mediazione (e non già i meri verbali) aventi ad oggetto uno dei diritti di cui all’art. 2643 c.c., purché dotati di tutti quei requisiti formali che si richiedono agli atti pubblici e alle scritture private autenticate.