Con la Sentenza in oggetto, il Tribunale di Viterbo ha affermato che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è avverata anche se la procedura di mediazione è avviata oltre il termine di quindici giorni assegnato dal giudice, purché sia conclusa entro il termine trimestrale di durata massima della stessa.
Nel caso in esame un supercondominio chiamava in causa la società costruttrice, nonché condomina con il più alto numero di millesimi, chiedendo al Giudice adito di condannarla ad adempiere in tempi brevi a talune obbligazioni (come la realizzazione di una recinzione, di un nuovo parcheggio e di una zona verde) previste dal regolamento condominiale, approvato all’unanimità, e mai poste in essere nonostante i solleciti.
Nel costituirsi in giudizio la società, oltre a dedurre l’infondatezza delle domande attoree in fatto e in diritto, eccepiva l’improcedibilità della domanda, stante l’assenza del preventivo tentativo di mediazione, obbligatoria in materia di condominio e supercondominio.
Di conseguenza, il Giudice adito assegnava i termini per esperire il tentativo di mediazione, che veniva però avviata oltre i 15 giorni concessi.
Ciononostante, in sentenza il Tribunale ha respinto l’eccezione di improcedibilità della domanda per tardiva attivazione del procedimento di mediazione affermando che: “Invero, come già osservato nel corso del giudizio, pur essendo stata promossa la procedura per impulso di parte attrice in data 21.11.2019, e dunque ben oltre il termine di giorni 15 dall’ordinanza del 12.09.2019…questa procedura risulta conclusa entro il termine massimo previsto dalla legge per l’esperimento”.
Il Tribunale di Viterbo prosegue precisando di aderire all’indirizzo giurisprudenziale, a tenore del quale il termine in questione non può ritenersi perentorio, considerando detta soluzione maggiormente in linea con i principi volti a garantire un’effettiva tutela giurisdizionale dei diritti delle parti, evitando che preclusioni e/o impedimenti possano inficiarlaa. Nel caso come quello in esame, pertanto, deve ritenersi osservata la condizione di procedibilità in ragione della circostanza che la domanda di mediazione sia stata avanzata e si sia conclusa entro il termine di cui all’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010.