23.10.2024 Icon

Mediazione: la partecipazione può essere delegata

L’eccezione di improcedibilità per mancata partecipazione della parte personalmente alla mediazione delegata è infondata.

Sul punto la Suprema Corte (cfr. Cassazione 8473/2019 e Cassazione 20643/2023) ha affermato che, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal decreto legislativo n. 28 del 2010, usualmente è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore. Tuttavia, “nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione purché dotato di apposita procura sostanziale”. La Cassazione, infatti, ha osservato che l’articolo 8 “dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che ai fini della realizzazione delle condizioni di procedibilità la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore inviando soltanto il proprio avvocato”. Allo stesso tempo, però, la Corte ha precisato che la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile.

In mancanza di una previsione espressa in tal senso, non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Perciò la parte che non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire da chiunque e, quindi, anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale che non rientra nel potere di autentica dell’avvocato, neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.

Dunque, il Tribunale di Firenze rileva che, dall’esame delle sentenze della Cassazione, non si evincono espressi i limiti alla scelta della parte di conferire ad un soggetto terzo idonei poteri rappresentativi sul piano sostanziale.

L’articolo 8 del decreto legislativo 28 del 2010, così come da ultimo modificato, prevede però che le parti possano delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti munito dei poteri necessari, solo in presenza di giustificati motivi. “All’introduzione dei giustificati motivi non corrisponde una nozione legislativa che li definisca, non essendo tra l’altro possibile tipicizzare le ragioni che rendono necessaria la nomina di un rappresentante. Spetta piuttosto al giudice valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la procura”. Pertanto, il Giudice ha ritenuto che nel caso di specie la parte ricorrente avesse dei validi motivi giustificativi della delega conferita ad un terzo, non consistendo nella mera inopinata decisione di non partecipare personalmente alla mediazione.

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

s.daminelli@lascalaw.com

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