L’eccezione di improcedibilità per irritualità nella mediazione è respinta, se presentata in sede di precisazione delle conclusioni.
Nel giugno del 2023 il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 6371/2023, ha fatto luce sulla corretta applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, il quale dispone che l’eccezione di improcedibilità per mancato o irrituale espletamento della procedura di mediazione può essere sollevata dal convenuto, o rilevata d’ufficio, entro e non oltre la prima udienza.
Nel caso di specie, la sentenza è stata pronunciata all’esito di un procedimento finalizzato al pagamento di somme in materia di rapporti bancari, ambito nel quale lo svolgimento della procedura di mediazione è condizione di procedibilità della domanda.
La parte convenuta aveva eccepito come l’attrice, pur avendo attivato la procedura di mediazione tempestivamente, non avesse partecipato personalmente, ma avesse delegato un difensore non munito di procura sostanziale a negoziare la controversia in nome e per conto del delegante, lamentando, dunque, l’irritualità del procedimento.
Si ricorda, infatti, che il riformato art. 8 del d.lgs. n. 28/2010 stabilisce che la parte deve partecipare personalmente alla mediazione, a meno che non conferisca, in presenza di giustificati motivi, un’apposita delega ad un soggetto che abbia la piena conoscenza dei fatti, attribuendogli i poteri necessari per la composizione della controversia.
In altri termini, è possibile per la parte delegare un difensore, purché munito di procura sostanziale a negoziare la lite di specie.
Sul punto, la Cassazione Civile (v. ex plurimis Cass. Civ. sez. II, 13.12.2019 n. 32797) ha chiarito che la domanda è improcedibile se il tentativo di mediazione non viene esperito o se viene esperito irritualmente, ma la relativa eccezione deve essere perentoriamente sollevata entro e non oltre la prima udienza.
Nella causa in esame, l’eccezione sollevata dalla convenuta, riguardante l’irritualità della mediazione per mancato conferimento della giusta procura al difensore, era stata sollevata soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, quando invece avrebbe dovuto essere eccepita nel corso dell’udienza di verifica immediatamente successiva allo svolgimento della procedura.
Peraltro, nell’udienza di verifica, era stato esibito il verbale negativo di mediazione, nel quale il mediatore adito non aveva rilevato la carenza di legittimazione del difensore di parte attrice, munito comunque di regolare procura a mediare.
Tutto quanto premesso e viste le numerose pronunce della Suprema Corte in materia, il Tribunale di Napoli ha ritenuto che la mediazione abbia avuto esito negativo per il mancato incontro della volontà delle parti, non tanto per difetto di procura e ha propeso per un’applicazione analitica dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010, ritenendo tardiva la presentazione dell’eccezione e sancendo la procedibilità della domanda giudiziale.