Il Tribunale di Nocera Inferiore, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con una recentissima Sentenza ha dichiarato l’improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 28 del 2010.
Come è ormai noto, la ratio della mediazione, anche alla luce della Riforma Cartabia che ha esteso l’istituto in esame ad un numero maggiore di materie, è quella di essere una valida alternativa al giudizio; pertanto – essendo questo lo scopo principale del legislatore – l’esperimento del tentativo di mediazione deve essere effettivo. Tuttavia, ciò non deve far presuppore che ogni mediazione debba necessariamente concludersi con un accordo, ben potendosi registrare un esito negativo, ma d’altro canto non deve nemmeno ridursi “a mero onere processuale che scandisce l’accesso alla tutela giurisdizionale”.
Ciò premesso, l’orientamento giurisprudenziale (maggioritario) concorda che, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice possa desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c.
Ma, secondo il tribunale campano vi è di più.
Infatti, “tentare” la mediazione è ben diverso dal semplice “attivare” la mediazione e affinché possa dirsi realizzata la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 D. Lgs. 28/2010 (a mente del quale “quanto all’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo”) è necessario comparire al primo incontro dinanzi al mediatore, all’esito del quale le parti potranno liberamente anche dichiarare di non voler proseguire con la procedura. Altresì la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che la mera attivazione della procedura non è sufficiente a realizzare l’obiettivo deflattivo del contenzioso, ma è solamente attraverso “il contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie all’interlocuzione diretta o informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione”(Cass. Civ., Sez. III, Sent. N. 8473 del 27/03/2019).
Nel caso che qui ci occupa la mediazione è stata regolarmente attivata, ma parte opponente non vi ha aderito e proprio per tale motivo il Giudice ha dichiarato improcedibile l’opposizione proposta da parte attrice, confermando il decreto ingiuntivo opposto.