18.03.2024 Icon

L’improcedibilità della mediazione non può essere eccepita in appello

La Corte di Cassazione ha reso alcuni chiarimenti di tema di effettivo svolgimento della mediazione e di rilevabilità dell’eccezione di improcedibilità in grado di appello.

Nel caso di specie, parte ricorrente eccepiva l’irregolarità del procedimento di mediazione per mancata partecipazione del legale rappresentante pro tempore della controparte al procedimento di mediazione. In occasione dell’incontro, infatti, presenziava il solo avvocato difensore, non munito di procura speciale sostanziale.

La Corte d’Appello aveva rigettato l’eccezione di improcedibilità della causa per mancato o irregolare espletamento della procedura di mediazione, rilevando che la questione non era stata sollevata tempestivamente ed era anche infondata in quanto, dai verbali di causa e dagli atti, emergeva che la procedura si era svolta e si era conclusa senza conciliazione e senza che alcuna delle parti avesse sollevato tempestivamente in causa contestazioni sulla sua ritualità.

La Suprema Corte ha condiviso tale decisione, in considerazione del fatto che effettivamente erano mancati alla prima udienza del giudizio di primo grado sia l’eccezione della parte, sia il rilievo d’ufficio da parte del giudice.

Infatti, l’improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex d. lgs 28/2010 avrebbe dovuto essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado (Cass. n. 29017/2018): in difetto, era precluso al giudice di appello rilevare l’improcedibilità della domanda.

Sul punto la Cassazione si è così espressa: “La Corte d’Appello ha correttamente motivato sul punto rigettando l’eccezione di improcedibilità per mancato o irregolare espletamento della procedura di mediazione. La questione, infatti, non era stata sollevata tempestivamente. Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: in tema di mediazione obbligatoria ex articolo cinque, comma uno bis del decreto legislativo numero 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata dal giudice, non oltre la prima udienza; indicate dallo stesso articolo 5, comma 1 bis, atteso che in grado d’appello l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 (sezione tre, ordinanza numero 25.155 del 10/11/ 2020.) Dunque, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d’ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l’improcedibilità della domanda”.

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

s.daminelli@lascalaw.com

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