Qualora la controversia richieda la proposizione della mediazione obbligatoria, la negoziazione assistita non soddisfa la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 del D. Lgs. 28/2010.
Nel caso di specie, nonostante l’assegnazione da parte del Giudice del termine di quindici giorni per consentire di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria (la controversia verteva infatti in materia di diritti reali), nessuna procedura veniva avviata e, anzi, la parte ricorrente neppure compariva in udienza. Tale comportamento, secondo il Tribunale di Marsala, equivaleva ad un sostanziale disinteresse dello stesso ricorrente rispetto al processo dal medesimo introdotto.
Neppure poteva considerarsi sufficiente la procedura di negoziazione assistita effettuata dalla controparte prima dell’introduzione del giudizio.
Infatti, “Sul punto la Corte di Appello di Napoli (sentenza n. 732 del 28 febbraio 2023) ha precisato che nelle materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria, le parti possono scegliere di avvalersi della negoziazione assistita con la precisazione che, in tal caso, laddove la tentata negoziazione fallisse, le parti sarebbero comunque costrette a esperire il previo tentativo (obbligatorio) di mediazione prima di poter procedere in sede giudiziaria, dal momento che non potrà altrimenti dirsi avverata la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1 bis, del DLgs n. 28/2010. Parimenti il Tribunale di Roma con sentenza del 20 marzo 2023 n. 932 ha confermato 1’autonomia del procedimento di mediazione rispetto a quello di negoziazione assistita”. Per tale motivo, in assenza della prova dell’avvio del procedimento di mediazione nel termine assegnato, il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità della domanda avanzata dal ricorrente