Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 35/2023, ha ribadito che la domanda di mediazione, anticipando la domanda giudiziale, è da annoverarsi tra gli eventi interruttivi della prescrizione.
La sentenza è stata pronunciata all’esito di un giudizio avente ad oggetto una complessa divisione ereditaria, in cui due dei tre eredi chiedevano la riconsegna di una somma, caduta in successione, da parte del terzo erede, già fiduciario della de cuius.
Il giudice è stato chiamato a pronunciarsi sulla prescrizione dell’azione sostenuta dal convenuto e ha rilevato che il diritto potestativo di richiedere lo scioglimento della comunione ereditaria è imprescrittibile, in quanto l’art. 713, comma 1 c.c. dispone che: “i coeredi possono sempre domandare la divisione”.
Di contro, il diritto spettante prima al de cuius e poi ai suoi eredi di ottenere il ri-trasferimento delle somme conferite nella gestione fiduciaria è soggetto al termine decennale di prescrizione.
Il Tribunale di Brescia, tuttavia, ha dichiarato infondata l’eccezione del convenuto, per cui il dies a quo sarebbe dovuto coincidere con l’apertura della successione e, in assenza di atti interruttivi, sarebbe ormai decorso.
La successione era stata aperta in data 04.06.2010 e la comunicazione della domanda di mediazione relativa al giudizio era datata 17.01.2020, con primo incontro fissato al 27.02.2020.
L’art. 5 comma 6 del d.lgs. 28/2010 statuisce che “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce, altresì, la decadenza”.
Il giudice, pertanto, ha rilevato che anche se la citazione è stata notificata oltre dieci anni dopo l’apertura della successione, il diritto azionato dagli attori non è prescritto, in quanto la mediazione è stata azionata prima che il termine prescrizionale fosse maturato.
È interessante notare, inoltre, come, conformemente a parte della giurisprudenza in materia, il Tribunale di Brescia sposi la tesi secondo la quale è sufficiente il deposito dell’istanza di mediazione presso un Organismo, e non già l’effettiva comunicazione alle altre parti, per interrompere il decorso della prescrizione.
La domanda di mediazione pertanto ha, per il Tribunale adito, un effetto anticipatorio rispetto alla domanda giudiziale ed è idonea ad interrompere la prescrizione.