28.02.2024 Icon

La Cassazione si pronuncia ancora sul termine per introdurre la mediazione

È stato recentemente confermato l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale il termine concesso dal Giudice per introdurre il procedimento di mediazione non ha carattere perentorio.

Nel caso di specie, il Giudice di primo grado aveva dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo, poiché non era stato rispettato il termine di quindici giorni assegnato per il deposito dell’istanza di avvio della mediazione delegata.

La Corte d’appello, investita del gravame, ha ritenuto non corretta la statuizione del Tribunale in punto di mediazione e la questione è stata, quindi, sottoposta al vaglio della Suprema Corte.

I giudici di legittimità, pronunciatisi sul punto, hanno dapprima ricordato che la Cassazione ha già affrontato la questione con la pronuncia n. 40035 del 14/12/2021, negando il carattere di perentorietà al termine assegnato dal giudice per dar corso alla mediazione delegata e ritenendo soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 se, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, vi sia stato il primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo.
Nella decisione in commento, pertanto, il Collegio ha dichiarato di condividere tali principi, poiché si basano  “sul rilievo che deve essere attribuito al tenore letterale della prescrizione di cui all’art. 5, comma 2 bis, del d.lgs. n. 28/2010, a mente del quale “quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo”; segno che il legislatore non ha collegato la dichiarazione di improcedibilità al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell’esperimento del procedimento di mediazione”. Tale lettura, peraltro, risulta confermata dall’art. 152, 2° comma c.p.c., atteso che il termine di quindi giorni non è stato qualificato come perentorio, nonché dal fatto che il Giudice fissi una successiva udienza tenendo conto della scadenza del termine massimo di durata del procedimento di mediazione. Infine, detta conclusione è coerente con la ratio della mediazione (volta a cercare la soluzione migliore possibile per le parti) e con il principio di ragionevole durata del processo.

Autore Simona Daminelli

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Milano

s.daminelli@lascalaw.com

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