La Suprema Corte ha chiarito che le spese di mediazione sono assimilate alle spese del processo e, dunque, rientrano in quelle sostenute per l’introduzione del giudizio.
Nel caso di specie parte ricorrente lamentava il fatto che il Tribunale avesse omesso di considerare, nella determinazione del valore della controversia, la richiesta di condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di mediazione.
I giudici di legittimità hanno, però, dichiarato infondato il ricorso.
Prima di tutto la Corte ha ricordato che il valore della causa ai fini della competenza si determina dalla domanda e che, a tale effetto, le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, mentre gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si aggiungono al capitale. Nel caso in esame, parte attrice aveva chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 5.000,00, “oltre ad interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo” e inoltre “al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio e delle spese per la procedura della mediazione”. Secondo i ricorrenti la richiesta del rimborso delle spese per l’avvio del procedimento di mediazione costituirebbe domanda autonoma, che andrebbe sommata alla domanda di pagamento del capitale.
“Il Collegio ritiene, invece, che la richiesta di rimborso delle spese di avvio della mediazione non vada considerata ai fini della individuazione del giudice competente per valore (non cumulandosi con il valore dell’unica domanda principale). Il procedimento di mediazione – che può essere sempre disposto dal giudice anche d’appello – è, infatti, condizione di procedibilità per un numero significativo di controversie (v. l’elenco di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010) e il suo mancato esperimento comporta l’improcedibilità della domanda proposta al giudice (v. l’appena citato art. 5, al comma 2). Le spese di mediazione vanno, pertanto, assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato) e che non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa (cfr. Cass. 7695/2019, Cass. 26592/2009 e Cass. 6901/1982)”. Tale principio trova, peraltro, conferma nell’art. 13 del d.lgs. n. 28/2010, “rubricato “spese processuali”, laddove parla di esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice considera pure le spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto, così assimilando le spese del procedimento di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio”.