Il Tribunale di Bologna ha ritenuto che, nel caso in cui l’opponente, onerato dal Giudice di depositare istanza di mediazione, non provveda, l’opposizione deve essere dichiarata improcedibile.
Nel medesimo giorno, però, le Sezioni Unite hanno emesso la sentenza nr. 19596/20, con un orientamento totalmente contrario, in quanto sancisce che l’onere di proporre la mediazione spetta all’opposto, in quanto convenuto sostanziale.
Nel caso di specie veniva opposto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Il Giudice disponeva la mediazione delegata, seppur non obbligatoria per materia, ritenendo che per il valore della causa, la posizione assunta dalle parti, la documentazione prodotta e i costi processuali, sarebbe stata preferibile una soluzione amichevole della controversia.
Nell’ordinanza, inoltre, il Giudice prevedeva l’obbligatorietà della presenza delle parti al primo incontro di mediazione, assistite dai legali, che venivano peraltro invitate “caldamente” a raggiungere un accordo. Veniva poi ribadito che il mancato deposito dell’istanza di mediazione avrebbe dato luogo a improcedibilità dell’opposizione, con conferma definitiva del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opponente non provvedeva nei termini al deposito della mediazione e l’opposto eccepiva l’improcedibilità del giudizio di opposizione, richiesta contestata dal primo sostenendo che il termine non era da considerarsi perentorio ma ordinatorio.
A scioglimento della riserva assunta, il Tribunale sosteneva che la mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata comporta l’improcedibilità del giudizio di opposizione e l’acquisto da parte del decreto ingiuntivo dell’efficacia di cosa giudicata in relazione al diritto in esso consacrato, posto che l’instaurazione del procedimento monitorio non richiede il previo passaggio in mediazione, pertanto, l’improcedibilità verificatasi in pendenza del giudizio di opposizione – comunque successiva alla pronuncia sulle istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c. – non può di per sé comportare, in assenza di una espressa previsione di legge, la caducazione del decreto ingiuntivo già emesso.
Sempre secondo il Tribunale siccome l’opponente ha l’onere di instaurare tempestivamente il giudizio di opposizione, e quindi a coltivare il giudizio ex art. 645 c.p.c., ne deriva che sullo stesso ricade anche l’onere di attivare la mediazione a pena di improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo (decreto che acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata esclusivamente in ordine al diritto in esso consacrato e al titolo posto a suo fondamento).
Sulla scorta di questi principi, il Tribunale ha dichiarato improcedibile l’opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo, condannando parte attrice a pagare a parte convenuta le spese di lite.
Trib. Bologna, Sez. II, 18 ottobre 2020, n. 1279Nadia Rolandi – n.rolandi@lascalaw.com © RIPRODUZIONE RISERVATA