Lo scorso 25/09/2023 il Tribunale di Forlì, con la sentenza n. 619/2023, emessa all’esito di un procedimento in materia di locazione (nelle quali, com’è noto, la mediazione è obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda), ha chiarito alcuni tratti fondamentali caratterizzanti la natura del verbale di mediazione, le dichiarazioni in esso contenute e la figura del mediatore civile e commerciale.
Nello specifico, il resistente aveva eccepito l’improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, respinta dal Tribunale che ha prontamente rilevato come la mediazione si fosse tenuta regolarmente ante causam, con tanto di deposito del verbale negli atti introduttivi.
Si è, pertanto, posto il quesito di quale sia la natura giuridica del mediatore, del verbale di mediazione e quale sia l’efficacia probatoria di quest’ultimo.
Per quanto concerne la natura del verbale di mediazione, l’art. 11 co. 1 del d.lgs. 28/2010 stabilisce che il mediatore debba formare il processo verbale, che deve essere sottoscritto da sé, dalle parti e dai loro difensori, sia nel caso in cui sia raggiunto un accordo sia nel caso in cui non sia stato possibile addivenire ad una soluzione conciliativa.
Il verbale di mediazione, stante il disposto dell’articolo sopracitato, fa piena prova dello svolgimento della mediazione fino a querela di falso.
Il richiamo all’art. 2700 c.c., nominato “Efficacia dell’atto pubblico”, è evidente, giacché l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza di un documento dal pubblico ufficiale che lo ha firmato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti avvenuti in sua presenza.
L’art. 1754 del c.c. dispone che “è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza”, senza fornire ulteriori elementi utili a fare luce sulla natura giuridica di tale soggetto.
L’art. 11 co. 4 del d.lgs. 28/2010 non indica propriamente il mediatore come pubblico ufficiale, ma si limita a chiarire che è compito del mediatore certificare l’autografia delle sottoscrizioni (anche digitali) dei difensori e delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere il verbale di mediazione.
Questa disposizione rimanda alla definizione di pubblico ufficiale di cui all’art. 357 del Codice penale, che indica il pubblico ufficiale come un soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa e dotato di poteri autoritativi e certificativi (tra i quali rientra il potere di certificare l’autografia di una sottoscrizione).
Alla luce di queste considerazioni, la sentenza n. 619/2023 del Tribunale di Forlì chiarisce i numerosi dubbi interpretativi dettati da un lato, dalla molteplicità di norme interessate dalla materia e dall’altro dall’assenza di definizioni precise.
Nel respingere l’accezione di improcedibilità della domanda per omessa mediazione, infatti, il Giudice ha chiarito che il mediatore è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale e che il verbale di mediazione, in quanto atto del mediatore, è un atto pubblico, la cui efficacia probatoria è disposta dall’art. 2700 c.c.
Nel caso specifico, il contenuto del verbale attestava che la mediazione era stata effettivamente svolta ante causam e che alla stessa avevano partecipato i soggetti sottoscrittori del verbale.
Il Giudice adito ha poi sottolineato che il contenuto del verbale di mediazione fa piena prova fino a querela di falso e, pertanto, le deduzioni di parte resistente sulla regolarità della convocazione dell’esperimento di mediazione obbligatoria apparivano pretestuose, anche sulla scorta del fatto che alcuna querela di falso era stata proposta.