21.10.2020 Icon

Durata della mediazione e decadenza

Nel caso di specie parte attrice impugnava tre deliberazioni assembleari assunte dal proprio Condominio in ordine a lavori di manutenzione di parti asseritamente comuni ed in relazione alle quali riteneva di non dover contribuire.

Costituendosi in giudizio il Condominio eccepiva la tardività della proposizione del ricorso, essendo stato superato il termine di legge. In replica a tale doglianza l’attrice evidenziava che non si poteva parlare di decadenza, avendo avviato prima della scadenza del termine il procedimento di mediazione, conclusosi poi oltre quattro mesi dopo, a seguito della proroga della durata concordata tra le parti.

Il Giudice adito non ha, tuttavia, condiviso quest’ultima tesi difensiva.

Si legge, infatti, in sentenza: “il termine di durata della mediazione, previsto dall’art. 6, è  da ritenersi perentorio attesa la sua funzione volta a favorire la soluzione stragiudiziale delle liti ma non a prolungare senza limite il termine per proporre un’azione giudiziale e ciò nel comune interesse delle parti alla definizione del contenzioso.Discende da quanto precede che il ricorso ex art. 1137 c.c. doveva essere comunque proposto allo scadere dei quattro mesi previsti per legge (e dell’ulteriore periodo di gg. 30 concesso dall’art. 5 u.c., vertendosi in tema di decadenza) potendosi far procedere la mediazione parallelamente all’azione giudiziale, il che non è avvenuto”.

Trib. Imperia, 11 settembre 2020, n. 36Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA