Il Tribunale di Roma, con l’Ordinanza dello scorso 13/06/2023, ha sollevato questione pregiudiziale innanzi alla Suprema Corte di Cassazione ai sensi del nuovo art. 363 bis c.p.c., circa l’obbligo di esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 nell’ipotesi in cui sia proposta domanda riconvenzionale con mediazione già effettuata in precedenza.
Nel caso di specie, il Tribunale è stato chiamato a giudicare una controversia in materia di locazione, ove la società locatrice dell’immobile chiedeva la risoluzione del contratto di locazione e la condanna del conduttore al rilascio del bene locato. Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha proposto domanda riconvenzionale per la restituzione del deposito cauzionale.
Si è posta, dunque, la questione della declaratoria di improcedibilità del giudizio, atteso che era stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria sulla domanda principale, ma non sulla domanda proposta in via riconvenzionale. Infatti, il Giudice ha rilevato una difficoltà nell’interpretare il testo normativo nell’ipotesi in cui, antecedentemente alla prima udienza, sia stata effettuata la mediazione che è condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. 28/2010, ed il convenuto, costituendosi in giudizio, abbia proposto una domanda riconvenzionale che non sia stata invece oggetto di mediazione.
Il Tribunale ha ipotizzato diverse opzioni ermeneutiche e da qui la decisione di disporre il rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, rilevando come i commi 1 e 2 dell’art. 5 D. Lgs. 28/2010 non chiariscano se e a carico di quale parte incomba l’onere di attivare nuovamente la mediazione e le eventuali conseguenze in caso di mancata ottemperanza.
Nel dettaglio, il magistrato ha individuato cinque scenari interpretativi differenti:
- prima ipotesi interpretativa: il giudice deve disporre nuovamente la mediazione con onere a carico del ricorrente/attore originario e, in caso di mancata attivazione, consegue la improcedibilità dell’intero giudizio;
- seconda ipotesi interpretativa: il Giudice invita le parti nuovamente in mediazione con la conseguenza che, in caso di non ottemperanza, la sola domanda riconvenzionale viene dichiarata improcedibile. In tale caso, l’onere dovrebbe essere a carico del convenuto;
- terza ipotesi interpretativa: si ritiene sufficiente la mediazione già esperita precedentemente all’avvio del giudizio. A ciò consegue l’immediata dichiarazione di improcedibilità della sola domanda riconvenzionale, poiché la parte avrebbe potuto e/o dovuto introdurre la domanda riconvenzionale già in sede di mediazione;
- quarta ipotesi interpretativa: la condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 deve ritenersi avverata con la mediazione esperita precedentemente all’instaurazione del giudizio, senza ripercussioni sulla domanda riconvenzionale;
- quinta ipotesi interpretativa: se la domanda riconvenzionale non altera gli elementi soggettivi del giudizio (interessi e bisogni sottesi alle parti) non è necessario rinnovare il tentativo di mediazione, soprattutto in considerazione del fatto che, se le parti non hanno raggiunto un accordo in precedenza, difficilmente questo potrà essere raggiunto successivamente all’instaurazione del processo. Al contrario, se la domanda riconvenzionale incide sulla struttura soggettiva, comportando anche un aumento delle parti (i. e. chiamata del terzo, intervento volontario, litisconsortio) è necessario esperire un nuovo tentativo di mediazione.
Per la Suprema Corte, come da provvedimento della Presidente, Margherita Cassano, sussistono tutti i presupposti di ammissibilità della questione, non solo perché non si rinvengono nella giurisprudenza pronunce in merito “potendosi individuare soltanto taluni orientamenti in tema di tentativo di conciliazione in materia di controversie agrarie”, ma altresì perché si rinvengono “gravi difficoltà interpretative, essendo possibili plurime letture della norma di riferimento, come evidenziato dallo stesso giudice rimettente nell’elencazione delle diverse opzioni ermeneutiche al riguardo seguite dalla giurisprudenza di merito”. Infine, la Presidente precisa che tale questione “è suscettibile di porsi in numerosi giudizi, ossia in tutti quelli oggetto di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 nei quali sia stata proposta domanda riconvenzionale anch’essa su materia rientrante nel novero di quelle indicate dall’art. 5, comma 1, del citato D. Lgs.”.
La questione è, dunque, ancora al vaglio della Giurisprudenza.