Il Tribunale di Arezzo ha avuto modo di ribadire che il mancato esperimento del procedimento di mediazione, ove delegato dal Giudice, determina l’improcedibilità della domanda giudiziaria e la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
In corso di causa, infatti, il Giudice disponeva che le parti esperissero il tentativo facoltativo di mediazione, con onere di impulso a carico della parte attrice, assegnando un termine di giorni 15 dalla comunicazione dell’ordinanza. Nessuna delle parti avviava, tuttavia, il procedimento e alla prima udienza parte attrice neppure compariva.
Il Tribunale di Arezzo in sede decisionale ha, prima di tutto, rammentato che ai sensi dell’articolo 5 quater, I comma, del decreto legislativo 28/2010, il giudice fino al momento della precisazione delle conclusioni può disporre con ordinanza motivata l’esperimento di un procedimento di mediazione. Ai sensi del successivo comma del medesimo articolo, la mediazione domandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Infine, ai sensi del terzo comma, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Tanto premesso, il G.U. si è così pronunciato: “deve evidenziarsi che questo giudice ha disposto che le parti esperissero il tentativo facoltativo di mediazione con onere di impulso a carico della parte attrice entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza. Nel caso in esame parte attrice non solo non ha fornito la prova di aver spedito il suddetto procedimento di mediazione, ma non ha neppure ritenuto di comparire la prima udienza fissata nel suddetto provvedimento. Non resta pertanto che dichiarare l’improcedibilità della domanda proposta da parte attrice, ai sensi del comma terzo dell’articolo 5 quater d. lgs. n. 28/2010”.
Inoltre, ha rilevato “che la declaratoria di improcedibilità costituisce ragione ostativa all’esame dell’atto introduttivo del giudizio da parte del giudice e, pertanto, deve ritenersi che laddove pronunciata il giudice non potrà esaminare il merito della questione portata alla sua attenzione, con chiusura del giudizio in rito”.
Di conseguenza, il Tribunale di Arezzo ha condannato parte attrice alla refusione delle spese di lite, trattandosi della parte che ha intrapreso un’iniziativa giudiziaria, rivelatasi poi incompleta per mancata ottemperanza ad un onere procedurale, costringendo l’altra parte a sopportare le spese connesse a tale iniziativa.