27.03.2024 Icon

A chi deve essere comunicato l’invito alla mediazione?

Deve ritenersi valido l’invito alla mediazione notificato al solo difensore costituito in giudizio, sebbene sia preferibile trasmetterlo alla parte personalmente. 

Nel caso di specie, parte convenuta in appello lamentava il fatto che l’Organismo di mediazione, adito dalla controparte a seguito di invito della Corte ex art. 5 del D. Lgs. 28/2010, le avesse notificato l’istanza di avvio del procedimento presso il proprio procuratore e non personalmente.

La Corte d’Appello, prima di tutto, ha rilevato come nella procura alle liti, in forza della quale agiva l’avvocato dell’appellata, si indicava espressamente che allo stesso veniva conferito, tra gli altri, il potere di rappresentare e difendere la parte “anche in eventuali fasi di transazione, conciliazione o mediazione eleggendo poi domicilio presso il suo studio con indirizzo pec (…)”.

Alla luce di tale circostanza, volendo altresì dare continuità all’orientamento già espresso in precedenti pronunce, i giudici napoletani hanno osservato che la mediazione è amministrata dall’organismo, il quale è responsabile della gestione di tutte le attività connesse alla regolarità della procedura e la cui verifica viene poi effettuata dal mediatore all’inizio del primo incontro, redigendo il relativo verbale ove viene dato atto dei profili rilevanti anche ai fini del successivo controllo in sede giudiziale.

In tal senso, secondo la disciplina vigente ratione temporis (e, quindi, prima dell’entrata in vigore della riforma di cui all’art. 7, D.lgs. 149/2022) all’atto della presentazione della domanda di mediazione, “il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante” (art. 8, comma 1, D.lgs. 28/2010). È indubbio quindi che sia l’organismo ad essere obbligato ad attivarsi tempestivamente per la convocazione dell’incontro tra le parti restando soltanto in facoltà dell’istante di attivarsi per la trasmissione della medesima comunicazione (che non esclude e non sostituisce in alcun modo l’obbligo gravante ex lege sull’organismo) per gli effetti previsti dall’art. 5, comma 6, D.lgs. 28/2010 (interruzione dei termini di prescrizione e impedimento dei termini di decadenza). In tal senso, il legislatore della riforma ha chiarito infatti che tale obbligo resta fermo anche nel caso in cui si sia attivato l’istante (art. 5, comma 2, D.-lgs. 28/2010 nella versione post-riforma)”.

Di conseguenza, una volta verificato che nel verbale dell’incontro il mediatore abbia dato atto della regolarità della procedura, quest’ultima deve ritenersi validamente esperita. Infatti, secondo la Corte, non può porsi in capo alla parte istante un onere che il legislatore ha ritenuto di affidare ad un organismo che professionalmente amministra il servizio di mediazione, assumendosene la relativa responsabilità.

Nel caso sottoposto all’esame dei giudici, l’appellata aveva lamentato l’irritualità dell’invito, perché inviato alla p.e.c. del proprio procuratore costituito nel processo, sebbene non avesse eletto domicilio per la mediazione presso il medesimo. La Corte d’Appello evidenzia che la normativa che disciplina la materia prevede la comunicazione all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, con il chiaro intento di consentire che la stessa sia tempestivamente informata per poter partecipare all’incontro di mediazione e, dunque, normalmente la comunicazione (soprattutto se la mediazione precede il processo) deve essere indirizzata alla parte personalmente. La norma, tuttavia, non prevede una disciplina ad hoc per la mediazione demandata dal giudice, che viene svolta allorché già pende una causa e vi è un avvocato che rappresenta la parte.

Pertanto, considerato che la funzione della comunicazione è quella di informare la parte personalmente perché possa partecipare all’incontro di mediazione (assistita dall’avvocato) “è sicuramente sempre preferibile che anche quando il processo sia già pendente la comunicazione venga effettuata direttamente alla parte personalmente. Ma ciò, ad avviso del Collegio, non può escludere che la comunicazione sia inviata (anche) o esclusivamente al suo procuratore costituito presso il quale la parte ha eletto domicilio. D’altronde, se è vero che la mediazione demandata dal giudice apre una “parentesi non giurisdizionale all’interno del processo” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 14/12/2021, n. 40035) ciò non impedisce che attraverso la comunicazione al procuratore costituito nel processo si possa raggiungere la medesima finalità indicata dal legislatore di informare la parte perché possa partecipare personalmente all’incontro di mediazione. Una diversa lettura della norma apparirebbe eccessivamente formalistica e frustrante (anche) del ruolo dell’avvocato che rappresenta la parte nel processo nel quale è disposta la mediazione soprattutto in considerazione degli stringenti obblighi legali e deontologici gravanti sul medesimo”.

In conclusione, a parere della Corte, è ragionevole ritenere che la comunicazione dell’invito presso il procuratore, costituito nel processo durante il quale viene disposta la mediazione, è sufficiente ai fini dell’effettiva conoscibilità della stessa per la parte rappresentata.

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

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