Il Tribunale di Marsala ha chiarito quando può effettivamente considerarsi avverata la condizione di procedibilità, in caso di mediazione obbligatoria.
Nell’ambito del giudizio, in occasione della prima udienza, parte attrice chiedeva la concessione di un termine per incardinare la procedura di mediazione ed il Giudice, rilevato che la controversia rientrava tra quelle per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, accoglieva l’istanza assegnando termine di giorni 15.
All’udienza immediatamente successiva, tuttavia, parte convenuta eccepiva l’improcedibilità della domanda, per non essere stata ritualmente esperita la procedura di mediazione. In particolare, evidenziava che l’attore non aveva dimostrato la tempestività dell’esperimento del tentativo di conciliazione, rilevando altresì che il modulo trasmesso non rispecchiava le modalità previste dal regolamento dell’organismo adito.
Il Tribunale ha ritenuto detta eccezione fondata, sulla base di quanto statuito in materia dalla Suprema Corte.
Infatti, “Ritiene la Corte di Cassazione con orientamento recente ma dal quale non sussistono argomentate ragioni per discostarsi, che al fine di stabilire se si sia verificata o meno la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, debba aversi riguardo alla specifica prescrizione di legge secondo la quale “l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda” (D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, seconda parte del primo periodo,) e ancora quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo” (D.Lgs. n. 28 del 2010, prescrizione dalla quale si evince che la statuizione giudiziale sulla procedibilità della domanda è l’art. 5, comma 2 bis), collegata al solo evento dell’esperimento del procedimento di mediazione e non al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di mediazione.
Ritiene ancora la Corte dopo aver affermato la natura non perentoria del termine assegnato dal Giudice per la presentazione della domanda di mediazione che “ove l’udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 6, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest’ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge“. Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, quindi, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria è lo svolgimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, del primo incontro innanzi al mediatore, conclusosi senza l’accordo, e non l’avvio di essa nel termine di quindici giorni stabilito dal giudice (Cfr. Cass. 30045/2021).
Ebbene, nel caso di specie, all’udienza fissata, non solo la mediazione non si era conclusa, ma non si era nemmeno tenuto il primo incontro.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto non poter considerare avverata la condizione di procedibilità, anche in considerazione dell’avvenuta presentazione della domanda di mediazione con modalità diverse da quelle indicate nel regolamento adottato dall’organismo scelto. Di conseguenza, la domanda attorea è stata dichiarata improcedibile.