
Il Tribunale di Salerno ha ribadito quali sono i requisiti necessari affinché possa affermarsi la valida partecipazione della parte in mediazione.
Nel caso sottoposto al suo esame, era stata eccepita l’improcedibilità della domanda, per mancato corretto esperimento della procedura stragiudiziale.
Dal verbale di mediazione, infatti, risultava che la parte opposta aveva partecipato solo tramite il proprio avvocato, senza comparire personalmente e senza conferire al legale una procura sostanziale.
Il Giudice ha, dunque, accolto la doglianza, evidenziando che effettivamente in sede di mediazione non era stata prodotta nessuna procura sostanziale, dalla quale poter evincere che l’avvocato avesse presenziato all’incontro anche in qualità di rappresentante sostanziale del proprio cliente.
La decisione in commento si è, dunque, uniformata all’attuale orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, per poter ritenere soddisfatta la condizione di partecipazione alla mediazione, è necessario che la parte compaia personalmente ovvero che si faccia rappresentare da un delegato, anche se coincidente con il difensore, purché munito di procura sostanziale.
11.11.2025