25.10.2023 Icon

Parte opponente non partecipa alla mediazione? L’opposizione è improcedibile

La Sentenza in commento trae origine da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarato improcedibile dal Giudice – con conseguente conferma del decreto ingiuntivo – poiché lo stesso ha ritenuto non “realizzata la condizione di procedibilità prevista dal legislatore all’art. 5 del D. Lgs. 28 del 2010, con il quale si pone a carico di chi ha interesse alla tutela giurisdizionale dei diritti afferenti alle materie analiticamente indicate nel suindicato D. Lgs., l’onere di attivare un procedimento di mediazione obbligatoria”.

In occasione della prima udienza il Giudice, avendo constatato come non fosse stato esperito il procedimento di mediazione tra le parti, concedeva a parte opposta termine per introdurlo.

Parte opposta, in ossequio al termine concesso, avviava quindi la mediazione; tuttavia, parte opponente non si presentava al primo incontro, nonostante fosse stata invitata con regolare notifica.

Da tale comportamento il Tribunale di Nocera Inferiore ha fatto discendere l’improcedibilità dell’opposizione spiegata, in quanto “l’esperimento del tentativo di mediazione non può che essere effettivo, in termini di risoluzione sostanziale della controversia che dà origine all’instaurando o instaurato giudizio. Nondimeno, la mediazione potrà registrare esito negativo ma non può ridursi a mero onere processuale che scandisce l’accesso alla tutela giurisdizionale”.

Tale assunto discende da un orientamento giurisprudenziale della Suprema corte a mente del quale “tentare” la mediazione non equivale ad “attivar(n)e” il procedimento, in quanto la mera attivazione presso un organismo di conciliazione non realizza la circostanza dalla quale solamente può dipendere il successo di siffatto strumento deflattivo del contenzioso, ovvero “il contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie all’interlocuzione diretta o informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 27/03/2019, n. 8473).

Del resto, fermo il principio per cui nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di attivazione della mediazione spetta al creditore opposto (ed è ciò che si è verificato nel caso che ci occupa), il Giudice ha ritenuto che il comportamento di parte opponente non abbia soddisfatto il realizzo della condizione di procedibilità poiché, essendo la “titolare dell’interesse sostanziale e processuale sotteso alla controversia oggetto del giudizio” – ovvero la revoca del decreto ingiuntivo –, con la sua assenza ha reso “impossibile lo svolgimento della mediazione stessa”.

E ciò sulla scorta di altro indirizzo giurisprudenziale di merito, per cui la mancata partecipazione al procedimento di mediazione costituirebbe “un mero intralcio al processo civile” (cfr. Tribunale di Chieti sentenza n. 50/2017 del 20/02/2017).

Pertanto, nonostante il dato normativo di cui all’art. 8 co 4-bis del D. Lgs. 28 del 2010 ricolleghi alla mancata partecipazione la mera circostanza che il giudice possa desumere argomenti di prova in senso negativo ai sensi dell’art. 116 c.p.c., in questo caso il Tribunale ha fatto proprio un orientamento – seppur minoritario – teso a conferire valore all’effettività del tentativo di mediazione.

Infatti, secondo il Tribunale, la mancata partecipazione della parte che ha promosso la causa di opposizione assume particolare rilevanza, posto che acconsentire la prosecuzione del processo a fronte della mera applicazione di una sanzione pecuniaria significherebbe sminuire – nei fatti – la funzione cui l’istituto è demandato.

Del resto – prosegue il giudicante – “il procedimento di mediazione obbligatoria trova la sua ratio nello scopo deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore (in tal senso, Cassazione civile sez. III , – 27/03/2019, n. 8473: “(il legislatore) ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria”.

Autore Cecilia Picone

Associate

Milano

c.picone@lascalaw.com

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