La Corte di Cassazione è stata chiara nell’escludere che possa essere sanzionato dal Giudice il mancato raggiungimento di un accordo in sede di mediazione.
Nel caso di specie, parte ricorrente censurava la sentenza impugnata, in quanto aveva confermato il capo della decisione di primo grado che la condannava al risarcimento del maggior danno, per non avere contribuito alla risoluzione della controversia in sede di mediazione.
Secondo i giudici di secondo grado, infatti, tale comportamento aveva impedito di risolvere la controversia nel modo più comodo ed economico.
La Suprema Corte ha però criticato tale affermazione, rammentando che il D. Lgs. n. 28 del 2010, artt. 8, comma 4 bis, e 13, nel disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione o del rifiuto della proposta di mediazione, non prevede sanzioni di tipo risarcitorio a carico delle parti che vi abbiano partecipato, in caso di mancata conclusione dell’accordo.
La conclusione che precede, invero, risulta conforme sia alle disposizioni di legge, sia alla finalità della mediazione, che verrebbe svilita e disincentivata laddove fosse prevista una condanna nell’ipotesi di mancato raggiungimento di una soluzione bonaria.