Il tribunale di Vicenza ricorda quali sono le condizioni per ritenere validamente esperita la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda della Banca.
Il caso riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo con la quale l’opponente, tra le altre, eccepiva l’improcedibilità della domanda della Banca per mancato esperimento della mediazione; il giudice, quindi, concedeva i termini per introdurre la procedura di mediazione.
La mediazione si concludeva con esito negativo in quanto entrambe le parti dichiaravano di non esserci i presupposti per trovare un accordo.
L’opponente, tuttavia, insisteva per l’eccezione di improcedibilità della domanda in quanto all’incontro di mediazione la Banca non sarebbe stata rappresentata da un procuratore munito di valida procura sostanziale, bensì era stata rappresentata da un soggetto munito di una semplice delega.
Il tribunale di Vicenza, dopo aver ricordato che l’onere di attivare la mediazione grava sulla convenuta opposta (cfr.Cass. SS.UU. sent. n. 19596/2020), ha ribadito l’operatività dei seguenti principi, richiamando quanto già stabilito in precedenza dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8473/2019:
- “affinché il tentativo di mediazione possa ritenersi validamente esperito, con conseguente assolvimento della condizione di procedibilità, risulta necessaria la presenza dinanzi al mediatore sia delle parti personalmente che dei rispettivi difensori;
- è tuttavia fatta salva la possibilità per la parte di farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale: difatti, nel delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, ovvero deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia;
- in alternativa la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità a procedere oltre”.
Nel caso di specie, il tribunale di Vicenza da una parte ha evidenziato che effettivamente la Banca non era presente personalmente in quanto alla procedura di mediazione aveva partecipato “un soggetto non munito di procura speciale”; dall’altra ha però statuito che l’improcedibilità della domanda “dev’essere esclusa in ragione del comportamento della stessa società opponente, la quale, durante l’incontro di mediazione del 9.03.2021, senza minimamente contestare l’assenza di valida procura in capo al delegato [omissis], ha dichiarato anch’essa di non voler proseguire nell’espletamento della mediazione, cosicché ogni possibilità di soluzione amichevole della controversia si è arenata sul nascere a causa dell’atteggiamento serbato da tutte le parti, e non per la mancata partecipazione personale dell’opposta”.
Il tribunale di Vicenza, sulla base delle motivazioni sopra esposte, ha quindi ritenuto correttamente esperita la mediazione in quanto avverata l’ipotesi alternativa di realizzazione della condizione di procedibilità, entrando così nel merito delle eccezioni sollevate dalle parti e respingendo in toto l’opposizione proposta dagli attori.