Nella mediazione obbligatoria, l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata dal giudice, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza.
Questo principio è stato ribadito dalla Corte d’Appello di Campobasso, in conformità a quanto disposto dalla normativa disciplinante la materia.
Nel caso di specie, infatti, l’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento, nel giudizio di primo grado, del tentativo obbligatorio di mediazione di cui all’art.5 del D.lgs. 28/2010, veniva sollevata per la prima volta in sede di appello in occasione della precisazione delle conclusioni e, dunque, tardivamente.
Sul punto, i Giudici hanno rammentato che, come precisato da Cassazione, Ordinanza 11 agosto 2021, n. 22736, “in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d’appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d’appello l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell’art. 5, comma 2 (v. anche Cass. n. 25155 del 2020)”.
Dunque, una volta tenutasi la prima udienza senza che nessuno abbia contestato il mancato avvio del procedimento di mediazione, la domanda non può più essere dichiarata improcedibile, considerato peraltro che non sussiste alcun obbligo per i giudici di secondo grado di ovviare a tale mancanza, inviando le parti in mediazione.