E’ tardiva l’eccezione di improcedibilità della causa sollevata dopo la prima udienza.
Nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’eccezione di improcedibilità sollevata da parte opponente e fondata sulla asserita omissione dell’instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Così ha argomentato il Giudice sul punto: “Invero, in superamento di quanto indicato da parte opponente anche nella memoria di replica, è pregiudiziale rilevare come detta eccezione non sia stata eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio entro il limite decadenziale della prima udienza, come prescritto dall’art. 5, comma 1bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, ratione temporis applicabile e concernente anche il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non essendo pertinente, nel caso di specie, il successivo comma, il quale “significa che il legislatore ha tenuto presente la peculiarità del procedimento monitorio ed ha ritenuto di collocare la mediazione”, e non già il regime della sua eccezione, “solo nel momento successivo a quello in cui è stata decisa, in un senso o nell’altro, la questione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo” (così Sez. U – , Sentenza n. 19596 del 18/09/2020, Rv. 658634 – 01)”. Il Tribunale ha poi colto l’occasione per aggiungere che, comunque, occorre sempre verificare se il contratto oggetto di causa rientri nelle fattispecie di c.d. mediazione obbligatoria. Infatti, ferma restando la necessaria tassatività di tali ipotesi, “la sola qualità di istituto di credito di una delle parti non è elemento sufficiente a fare qualificare come “contratto bancario” il rapporto negoziale in esame, il quale esorbita da quelli di cui agli artt. 1834 e ss. c.c. (Trib. di Verona, Ord., 15 settembre 2014, Trib. Napoli Nord, ord. dell’11 luglio 2016) ed altresì esorbita dalla nozione di “contratti finanziari” per come intesa da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15200 del 2018, secondo la quale quest’ultima nozione è riferibile alla “contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF”, con ciò determinando il superamento dell’avviso di Corte d’appello di Brescia, sent. n. 639 del 2021 e confermando l’assunto – da ultimo ed ex multis – di Trib. Bergamo, sent. n. 2695 del 2022 e Trib. Bergamo, sent. n. 1223 del 2021”.