30.11.2022 Icon

La procura notarile in mediazione non è necessaria

Nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, parte opponente eccepiva la nullità della procedura di mediazione esperita, per mancanza di valida procura in capo al difensore di controparte, e, per l’effetto, chiedeva dichiararsi l’improcedibilità della causa, con conseguente revoca del titolo opposto.

Il Tribunale di Ravenna a seguito di una attenta analisi della norma che disciplina la materia, ossia l’art. 1392 c.c., non ha ritenuto di condividere la tesi attorea. Tale articolo, infatti, impone che la procura, a pena d’inefficacia, debba avere la stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere e, pertanto, non è necessario che sia sempre autenticata da Notaio.

Questo principio “è stato pienamente recepito dalla nota sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ. 27/03/2019 n°8476) che sul punto specifico ha statuito che la procura debba essere speciale e sostanziale e cioè possedere le caratteristiche di specialità, in funzione proprio dello specifico procedimento di mediazione, e di conferimento dei poteri di disporre dei diritti oggetto del procedimento mediatorio. Ha precisato la Suprema Corte che tale procura non possa essere ricompresa in quella “ad litem” e che non possa essere oggetto di autenticazione della firma da parte del difensore perché privo di tale potere. La giurisprudenza di merito si è assolutamente adeguata confermando la sufficienza appunto solo di una libera procura speciale sostanziale e che l’ulteriore requisito dell’autenticazione della firma sia necessario solo ed esclusivamente per il perfezionamento di atti che tale forma richiedano (Trib. Roma 23/11/2021 n°18271 – Trib. Napoli 10/02/2022 n°1488 – C. App. L’Aquila 15/07/2021 n°1129 – Trib. Crotone 05/01/2021 – Trib. Pordenone 07/12/2020 n°647 – Trib. Milano 11/06/2019 n°5605)”.

Dunque, se in mediazione non è sufficiente la procura alle liti, occorrendo invece una procura speciale e sostanziale, tuttavia quest’ultima non deve necessariamente essere autenticata da Notaio. Per tale ragione, il Giudice adito nel caso in esame ha ritenuto assolutamente idonea la procura che l’opposta aveva conferito ad un terzo, specifica per la partecipazione alla procedura di mediazione, con i relativi poteri di conciliazione. Inequivocabile la decisione del magistrato: “Null’altro poteva e doveva essere richiesto”.

Il Giudice ha, peraltro, chiarito di non condividere la diversa decisione del Tribunale di Genova 15/02/2022, richiamata da parte opponente, perché nella disamina della sentenza della Cassazione n.  8473/2019 la stessa aveva attribuito alla Suprema Corte affermazioni non rese.

Sul punto, si legge: “afferma infatti Il Giudice che dalla  citata  sentenza  “si deduce  che  la  procura conferita  per  il procedimento di mediazione debba essere autenticata da notaio”, deduzione assolutamente non conforme a quanto effettivamente affermato dalla Corte e che porta poi il Giudice ad una inammissibile sovrapposizione tra procura speciale sostanziale e procura autenticata da notaio, “id est” (sic. pg. 3), la procura infatti può essere con firma autenticata oppure no e ciò dipende dal tipo di atto alla cui stipula è finalizzata e così come espressamente previsto dall’art. 1392 c.c.”.

In conclusione, dunque, in mediazione non è necessaria la procura notarile, che – in linea generale – l’art. 1392 c.c. richiede esclusivamente laddove sia finalizzata a stipulare un atto per il cui perfezionamento è espressamente prevista.  

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

s.daminelli@lascalaw.com

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