E’ improcedibile la domanda preceduta dalla sola richiesta di negoziazione assistita.
Nel caso di specie un’Assicurazione, destinataria di una richiesta di risarcimento danni, eccepiva in via preliminare l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione. L’eccezione veniva sollevata sia in comparsa di costituzione, sia nei verbali di udienza e nelle note conclusive.
Infatti, seppure il Giudice alla prima udienza avesse assegnato il termine di legge per l’esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 Dlgs n. 28/2010, parte attrice non introduceva il relativo procedimento.
In sede decisionale, il Tribunale di Patti ha ritenuto di aderire all’eccezione preliminare e, di conseguenza, ha rilevato di dover dichiarare improcedibile la domanda attorea per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria nel termine assegnato.
Si legge in sentenza: “Ed invero con provvedimento reso nel verbale di udienza del XXX, il Giudice assegnava alle parti termine di gg 15 per introdurre il procedimento di mediazione ai sensi dell’articolato legislativo sopra indicato ed a depositarne le relative risultanze.
Tale incombente non risulta esser stato mai eseguito e non v’è dubbio, d’altronde, che la materia dei contratti assicurativi sia annoverata tra le controversie soggette a mediazione obbligatoria ex lege”.
In effetti l’attore, anziché introdurre il procedimento di mediazione, aveva trasmesso a parte convenuta l’invito alla partecipazione alla negoziazione assistita, ossia ad una “procedura prevista per altre ipotesi di richiesta di risarcimento del danno, diverse da quella per cui è oggi causa e per la quale il procedimento previsto a condizione di procedibilità della domanda è solo quello di mediazione.
Dunque, la domanda attrice deve essere dichiarata improcedibile, poiché la stessa parte gravata dal relativo onere non ha proceduto nel termine assegnato dal giudice ad avviare il procedimento di mediazione ex art. 5 D. lGs. n. 28/2010”.
In conclusione, il Giudice ha dichiarato l’improcedibilità della domanda, condannando altresì l’attore al pagamento delle spese di lite e delle spese di perizia svolta in corso di causa.
22.01.2026