Anche qualora la mediazione venga svolta con modalità telematica, la relativa domanda deve essere presentata avanti ad un organismo competente, tranne nel caso in cui le parti concordemente decidano di derogarvi.
Nel caso di specie, il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato l’improcedibilità della domanda risarcitoria proposta da parte attrice, per la mancata presentazione dell’istanza di mediazione presso un organismo competente. In particolare, in occasione della prima udienza, rilevato che la causa aveva ad oggetto una materia per la quale la legge prevede obbligatoriamente il previo esperimento della mediazione, il Giudice assegnava a parte attrice termine di giorni quindici per introdurre il relativo procedimento, ricordando peraltro alle parti la necessità della partecipazione personale all’incontro. Al riguardo, il Giudice ha rammentato che l’art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 28/2018, dispone testualmente quanto segue: “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza”.-Quindi, il G.U. ha osservato come, secondo il condivisibile orientamento di parte della giurisprudenza, la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto. “Tale competenza territoriale, infatti, vale anche nell’ipotesi in cui sia stata avviata una procedura telematica ed è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo”.
Poiché l’attrice aveva presentato la domanda di mediazione presso un organismo incompetente, ossia situato al di fuori del circondario del Tribunale territorialmente competente per la causa, ritenendo che la mediazione non fosse stata correttamente introdotta, il Tribunale ha dunque dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria proposta nel merito dalla parte attrice.