Le controversie in tema di contratto di leasing non rientrano tra quelle per le quali è richiesto, a pena di improcedibilità, il preventivo esperimento del tentativo di mediazione.
La Corte di Cassazione è così tornata a confermare che il leasing immobiliare non soggiace all’applicazione dell’art. 5 dlgs 28/2020, stante la tassatività dell’elencazione delle materia prevista da tale norma e le conseguenze derivanti dal mancato esperimento del tentativo di conciliazione.
Nel caso di specie, la società convenuta in giudizio da una Banca per la restituzione del bene concesso in leasing, eccepiva l’improcedibilità dell’azione, per non essere stata tentata preventivamente la mediazione. Infatti, secondo tale società, il contratto oggetto di causa doveva considerarsi quale contratto misto, perché conteneva una clausola con “opzione floor” e, conseguentemente, era soggetto alla condizione di procedibilità di cui al d. lgs. 28/2010.
La doglianza, veniva tuttavia respinta, sia in primo, sia in secondo grado, in considerazione del fatto che in tema di leasing la mediazione obbligatoria non è prevista e che, comunque, un tentativo di conciliazione era stato esperito dinanzi alla Camera di Commercio.
La Suprema Corte ha confermato dette decisioni, osservando che “Le controversie in materia di contratto di leasing non rientrano infatti nell’elenco delle controversie, previste dall’art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, per le quali è richiesto, a pena di improcedibilità, il preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, dovendosi intendere questa elencazione come tassativa in ragione della gravità della conseguenza derivante dal mancato esperimento del tentativo stesso. Come già affermato da Cass. N. 15200 del 2018, infatti, “In tema di condizione di procedibilità relativa all’esperimento della mediazione ex art. 5 d. lgs. n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti bancari e finanziari contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disicplina dei contratti bancari contenuta nel codice divile e nel TUB (d. lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica inerente gli strumenti finanziari di cui al TUF (…), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all’acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto”.