Il tribunale di Roma si è pronunciato in merito all’impossibilità di interrompere il termine di cui all’articolo 641 c.p.c. mediante il deposito della domanda di mediazione.
Il caso riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale l’opponente, prima di notificare l’atto di citazione, preliminarmente introduceva il procedimento di mediazione.
L’istituto di credito, nel costituirsi, eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione in quanto notificata oltre il termine di quaranta giorni stabilito dall’articolo 641 c.p.c.; l’opponente, sul punto, si difendeva sostenendo di aver interrotto il citato termine di decadenza con l’introduzione del procedimento di mediazione, avviato appunto prima della notifica dell’atto di opposizione.
Secondo l’attore, infatti, sulla scorta di quanto stabilito dall’articolo 5, sesto comma, del D.Lgs. n. 28/2010, la domanda di mediazione produrrebbe effetti sospensivi sulla prescrizione dei diritti in contestazione e, quindi, anche sul termine per promuovere opposizione. Di diversa opinione era la convenuta, la quale affermava, di contro, che la norma de qua può riferirsi ai soli diritti sostanziali e non di certo anche a quelli di carattere processuale.
Sul punto il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9326 del 13 giugno 2022, ha ricordato che lo svolgimento del tentativo obbligatorio di mediazione in relazione a una controversia in materia di contratti bancari e finanziaria è previsto solo dopo la pronuncia sull’istanza di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione e, pertanto, solo dopo l’introduzione del giudizio di opposizione, “con la conseguenza che il deposito anticipato della domanda di mediazione non può impedire il decorso del termine di cui all’art. 641 cpc per la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo”.
Il Giudice ha così dichiarato inammissibile l’opposizione promossa, in quanto tardiva.