13.07.2022 Icon

La mancata mediazione comporta la revoca del decreto ingiuntivo

Dopo l’intervento delle Sezioni Unite del 2020, la giurisprudenza è ormai pressoché unanime nel ritenere che, nell’ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di attivare il procedimento di mediazione ricada sul creditore opposto.

In tal senso si è espresso recentemente anche il Tribunale di Termini Imerese, ribadendo che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta.

Da ciò discende che, ove la stessa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. Infatti, “Tale principio rinviene il suo fondamento nel presupposto che l’accesso alla giurisdizione, condizionata al previo adempimento di oneri, non può tradursi nella perdita del diritto di agire in giudizio tutelato dall’articolo 24 della Costituzione, considerato che la revoca del decreto ingiuntivo non preclude comunque al creditore la possibilità di una nuova richiesta e l’emissione di un nuovo decreto”. Nel caso di specie, pertanto, il giudice, stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ponendo le spese di lite a carico del creditore.

Trib. Termini Imerese, 1° giugno 2022, n. 458

Autore Simona Daminelli

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