12.07.2023 Icon

La mancata comunicazione alla parte del procedimento di mediazione è mera irregolarità

L’Ordinanza del 03.07.2023, emanata dal Tribunale di Patti, affronta una questione ampiamente dibattuta nella giurisprudenza di merito, ma mai stata oggetto di pronuncia da parte della Suprema Corte. L’Ordinanza afferma che la convocazione al primo incontro di mediazione notificata al solo difensore costituito e non anche alla parte personalmente, non rende improcedibile la domanda di ingiunzione, ma costituisce una mera irregolarità.

Nel caso specifico, l’opponente sosteneva che la mancanza di comunicazione alla parte del procedimento di mediazione delegata avrebbe dovuto portare all’improcedibilità della domanda monitoria. La circostanza fattuale non veniva smentita dall’opposta, che tuttavia dissentiva sulla possibilità che venisse pronunciata una conseguenza così grave come l’improcedibilità della domanda di ingiunzione.

In merito, è importante ricordare che il procedimento di mediazione, regolato dal d.lgs. 28/2010, si basa sui principi di economicità e di efficienza processuale e ha l’obiettivo di favorire l’incontro tra le parti affinché, con l’assistenza dei loro difensori e di un mediatore terzo ed imparziale, possano raggiungere una composizione conciliativa della disputa in corso.

L’art. 8 del d.lgs. 28/2010 dispone che “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.”

Se lo scopo della procedura è favorire l’incontro tra le parti e la norma sopra citata richiede che la comunicazione della domanda e della data del primo incontro sia garantita alla parte invitata con ogni mezzo idoneo, la mancata comunicazione sembrerebbe pregiudicare la partecipazione della parte all’incontro, limitando il suo accesso all’intero procedimento.

Tuttavia, l’art. 8 del d.lgs. 28/2010 non ha, a ben vedere, carattere sanzionatorio e non prevede una sanzione così grave come l’improcedibilità della domanda a seguito della mancata comunicazione alla parte personalmente.

La stessa norma, inoltre, impone alle parti l’obbligo di farsi assistere durante tutti gli incontri del procedimento da un difensore abilitato, che ha il dovere di informare il proprio assistito, già al momento del conferimento della procura, della possibilità di accedere al procedimento di mediazione, come prescritto dall’art. 3 comma 4 dello stesso d.lgs. 28/2010.

Il Tribunale di Patti, pertanto, ha respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’opponente, tenendo a mente l’obiettivo ultimo della mediazione: garantire l’incontro delle parti nell’ottica dell’economicità e dell’efficienza processuale, affinché possano giungere ad una soluzione conciliativa della controversia in cui sono coinvolte, con l’aiuto e sotto la guida di professionisti esperti.

È vero che la partecipazione personale è necessaria a tale scopo, ma è altrettanto vero che l’improcedibilità derivante da una comunicazione irregolare non garantirebbe l’efficienza processuale che la mediazione si prefigge. Inoltre, la domanda improcedibile può essere riproposta, quindi l’applicazione di una sanzione di questo tipo prolungherebbe soltanto i tempi della controversia.

In conclusione, l’Ordinanza risolve una questione giurisprudenziale di lunga data, dichiarando che la mancata comunicazione alla parte personalmente dell’invito al primo incontro di mediazione deve considerarsi mera irregolarità e non causa di improcedibilità della domanda.

Autore Luciana Ferrante

Senior Associate

Milano

l.ferrante@lascalaw.com

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