31.05.2023 Icon

Il rapporto tra mediazione e negoziazione assistita

La Corte d’Appello di Napoli si è occupata del rapporto tra mediazione e negoziazione assistita, evidenziando che l’esperimento della seconda non ha carattere sostitutivo del procedimento di mediazione. Pertanto, qualora le parti di un giudizio abbiano avviato la sola negoziazione assistita, non può ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità.

Infatti, i Giudici hanno rammentato che “L’art. 3, commi 1 e 5, del d.l. 132/2014, come convertito dalla legge 162/2014, fa salve le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati e, in particolare, le previsioni di cui all’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, ossia quelle collegate a materie per le quali debba obbligatoriamente esperirsi il procedimento di mediazione.
Pertanto, nelle materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria le parti possono scegliere di avvalersi della negoziazione assistita, con la precisazione che, in tal caso, laddove la tentata negoziazione fallisse, le parti sarebbero comunque costrette a esperire il previo tentativo (obbligatorio) di mediazione prima di poter precedere in sede giudiziaria, dal momento che non potrà altrimenti dirsi avverata la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28/2010
”. Pertanto, secondo la Corte d’Appello, nel caso di specie, essendo stata sollevata tempestivamente l’eccezione di mancato esperimento della mediazione, la relativa procedura avrebbe dovuto essere esperita.

Recentemente anche il Tribunale di Roma, con sentenza del 20 marzo 2023, n. 932, ha confermato l’autonomia del procedimento di mediazione rispetto a quello di negoziazione assistita. Nella fattispecie sottoposta al vaglio del giudice romano veniva sollevata dal convenuto l’eccezione di improcedibilità della causa per assenza della negoziazione assistita, seppure prevista dalla legge come condizione di procedibilità considerata la materia oggetto del giudizio.

Il Tribunale ha, però, ritenuta infondata la doglianza, alla luce del fatto che risultava comunque esperito il tentativo di mediazione e che “proprio la disciplina in materia di negoziazione assistita – art. 3 L- n. 162/2014 – prevede che, nei casi in cui sono previste sia la mediazione sia la negoziazione assistita come condizioni di procedibilità, a prevalere debba essere la mediazione, così che chi agisce in giudizio è tenuto a proporre solo la domanda di mediazione e la negoziazione perde il carattere dell’obbligatorietà”.

In conclusione, dunque, la giurisprudenza ritiene che la mediazione prevalga sulla negoziazione assistita, qualora entrambe siano previste dal legislatore quali condizioni di procedibilità della causa. La ratio di tale scelta è da rinvenirsi nel fatto che in mediazione interviene un soggetto terzo – il mediatore -, che svolge l’importante compito di trovare una soluzione alla controversia, che possa soddisfare gli interessi di tutte le parti.

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

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