15.06.2022 Icon

Il Credito al consumo non è soggetto alla mediazione obbligatoria

La recente giurisprudenza ha segnato un indirizzo innovativo che esclude il credito al consumo dalla sfera di operatività della mediazione obbligatoria.

Tale orientamento, in dettaglio, sostiene che i contratti rientranti nel genus del credito al consumo, come inquadrato dalla normativa di settore, non sono soggetti alla mediazione obbligatoria.

La motivazione di tale assunto, che a nostro avviso merita di essere condiviso, trova ragion d’essere nel fatto che il credito al consumo, seppur regolato all’interno del Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993), è una materia autonoma del diritto che si distingue in modo netto dai contratti “bancari e finanziari” cui fa cenno l’art. 5 del D.lgs. 28/2010[1].

Sul punto, sono ormai molti i provvedimenti che escludono il credito al consumo dalla disciplina della mediazione obbligatoria, ciò sulla base di una motivazione sintetica ma efficace.

I provvedimenti che sposano tale orientamento, infatti, rilevano che i contratti di credito al consumo non rientrano tra i contratti cd. bancari e finanziari:

  • Parimenti infondata è l’eccezione di improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dall’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, considerato come il D.L.vo 28/2010 abbia previsto tale condizione con riferimento alle controversie rientranti in alcune materie tassativamente indicate, fra le quali non è riconducibile la causa in esame, vertente su un rapporto di finanziamento al consumo. In particolare va ricordato come i contratti di finanziamento non siano riconducibili alle controversie finanziarie, per le quali, invece, è prevista la condizione di procedibilità in esame, considerato come queste ultime riguardino solo il contenzioso intercorrente con intermediari finanziari in relazione a operazioni negoziali che trovano la loro disciplina nel Testo Unico Finanziario (D.L.vo 58/1998)” (cfr. Tribunale di Milano, 10.02.2022);
  • Rileva come la controversia, vertendo su un finanziamento al consumo, non ricada nelle materie per le quale è prevista la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria” (cfr. Tribunale di Milano, ord. 7.06.2022);
  • la materia dei contratti di finanziamento non rientra tra quelle soggette alla mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/10”; (cfr. Tribunale di Roma, ord. 10.11.2021);
  • la materia dei contratti di finanziamento non rientra tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria” (cfr. Tribunale di Roma, ord. 29.09.2021);

In argomento, è il caso di precisare che i contratti di prestito al consumo seppur rientranti nel genus dei rapporti creditizi non devono essere confusi con i contratti  “finanziari” disciplinati Testo Unico della Finanza (D.lgs. 58/1998), che riguardano i servizi di investimento.

Allo stesso modo è innegabile che il credito al consumo, seppur prossimo ai contratti bancari, vive di una disciplina del tutto peculiare rispetto al diritto bancario tradizionale, in quanto permeato sulla tutela del consumatore imposta dal diritto comunitario.

Posta la vicenda in tale contesto, pare che la linea dettata dalla giurisprudenza sopra richiamata sia meritevole di accoglimento poiché, correttamente, distingue in maniera netta i contratti finanziari e bancari da quelli di finanziamento e, di conseguenza, separa la disciplina degli uni dagli altri.

In questa direzione, per valorizzare ulteriormente questa tesi, non sembra azzardato ricordare che la nostra giurisprudenza ha già escluso da tempo l’applicabilità della mediazione obbligatoria ai contratti leasing,affermando che la locazione finanziaria non è soggetta a tale istituto poiché il leasing è un contratto autonomo ed estraneo alla categoria dei contratti “bancari e finanziari” [2].

L’indirizzo di cui si tratta, ponendosi in forte analogia con i principi dettati in materia di leasing, inaugura un nuovo panorama giurisprudenziale in cui il credito al consumo acquisisce maggiore autonomia anche sotto il profilo processuale e, così, viene valorizzato come una branca del diritto che necessita di una regolazione specifica anche in sede giudiziale.

Vedremo se tale linea prenderà piede anche in sede di Legittimità…

Tribunale di Milano, 10.02.2022

Tribunale di Milano, ord. 7.06.2022

Tribunale di Roma, ord. 10.11.2021

Tribunale di Roma, ord. 29.09.2021

Carlo Giambalvo Zilli – c.zilli@lascalaw.com

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[1]Chi intende esercitare in giudizio  un'azione  relativa  ad  una controversia in materia  di  condominio,  diritti  reali,  divisione, successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato, affitto  di  aziende,  risarcimento   del   danno   derivante   dallacircolazione di veicoli e natanti, da  responsabilita'  medica  e  dadiffamazione  con  il  mezzo  della  stampa  o  con  altro  mezzo  dipubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e'  tenutopreliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi delpresente decreto” (cfr. art. 5 D.lgs 28/2010).

[2] Sul punto, si richiamano le note ordinanze dalla Suprema Corte: i) “In questa cornice normativa, come accenna anche il pubblico ministero nella sua requisitoria scritta, non è possibile estendere l’area della condizione di procedibilità alla diversa ipotesi di leasing immobiliare anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento specificatamente funzionali, però, all’acquisto ovvero all’utilizzazione di quello specifico bene coinvolto” (cfr. Cass., ord., 12.06.2018, n. 15200); ii) Invero, in tema di condizione di procedibilità relativa all’esperimento della mediazione D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, il riferimento della norma ai contratti “bancari e finanziari” contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (D.Lgs. n. 385 del 1993), nonchè alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998), sicchè non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all’acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto (Cass. 15200/2018)” (cfr. Cass., 22.11.2019, n. 30520).