Non è soggetta a mediazione obbligatoria l’azione relativa ad una fideiussione, non potendosi parlare di contratto bancario in senso stretto, anche qualora la garanzia sia stata prestata in favore di un istituto di credito.
Nel caso di specie, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, gli attori lamentavano la nullità delle fideiussioni dai medesimi prestate a garanzia del finanziamento concesso da una banca alla società debitrice principale, per violazione del disposto di cui all’art. 1957 c.c.
In via preliminare, i garanti eccepivano inoltre l’improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della procedura di mediazione.
Il Tribunale, soffermandosi ad esaminare quest’ultima doglianza, ha rammentato che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia, tra l’altro, di contratti bancari è tenuto, preliminarmente, a esperire il procedimento di mediazione con l’assistenza di un avvocato.
Tuttavia, il Giudice non ha ritenuto applicabile tale norma nella fattispecie sottoposta al suo esame, atteso che la stessa “va interpretata restrittivamente cosicché per controversia in materia bancaria debba intendersi quella che verta su contratti tipicamente bancari e non anche quella che possa qualificarsi bancaria per la qualità soggettiva di uno delle parti. In particolare nella fattispecie è da escludersi l’applicabilità della normativa in materia di mediazione obbligatoria, poiché per un verso la fideiussione, anche se stipulata con una banca, non pare riconducibile strictu sensu ad un contratto bancario ai sensi dell’art. 10 T.U.B. e per l’altro verso le disposizioni del D.Lgs. n. 385 del 1993 non sono indirizzate a regolare propriamente il negozio unilaterale stipulato dal fideiussore del debitore principale della banca, il quale non può essere considerato, per osmosi, alla stregua di un cliente della banca, proprio per il carattere accessorio di tale obbligazione rispetto a quella del debitore garantito, ex art. 1936 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 19/12/2018) 28/02/2019, n. 5833)”.
In altre parole, dunque, il Tribunale di L’Aquila ha escluso che la fideiussione possa qualificarsi come “contratto bancario” e, pertanto, considerato anche il carattere accessorio di tale garanzia, le relative controversie non richiedono il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione.