La giurisprudenza non ha ancora raggiunto un orientamento unitario in tema di obbligatorietà della mediazione relativa alla domanda riconvenzionale formulata in corso di causa.
La divergenza di vedute è ben riscontrabile in due decisioni, che sono pervenute a conclusioni diametralmente opposte, emesse dal Tribunale di Pavia e dal Tribunale di Napoli Nord a distanza di pochi giorni una dall’altra.
Il Tribunale di Pavia, dopo aver dato atto dell’esistenza di due diversi orientamenti, ha dichiarato di prediligere quello per cui non si ravvisa l’obbligo di esperire la mediazione obbligatoria anche a seguito della formulazione di una domanda riconvenzionale. “Ciò sulla base di plurimi e convincenti argomenti di carattere testuale (“chi intende esercitare in giudizio un’azione”, vale a dire chi intende instaurare un giudizio), logico e di interpretazione restrittiva e costituzionalmente orientata, finendo altrimenti per rimanere frustrata – senza un reale beneficio, in termini di deflazione del contenzioso – l’economicità delle risorse e la ragionevole durata del processo”.
Di contro, il giudice napoletano ha ritenuto preferibile l’orientamento per cui il tentativo di mediazione deve essere promosso con riferimento a tutte le domande introdotte in giudizio, ivi compresa quella riconvenzionale, soprattutto se le stesse rientrano tra le materie obbligatorie previste dall’art. 5 del d. lgs. 28/2010.
In attesa di verificare come si orienterà la successiva giurisprudenza, è comunque opportuno precisare che, allo stato, l’opinione prevalente tra i giudici di merito è quella espressa dal Tribunale di Pavia, che, oltre a voler favorire la soluzione delle controversie, risulta anche conforme ai principi ispiratori della riforma Cartabia, in particolare quello di speditezza dei giudizi.