Nel caso di specie, un condomino conveniva in giudizio il proprio Condominio, per far accertare e dichiarare l’invalidità delle delibere adottate in sua assenza e relative all’approvazione dei lavori inerenti l’ascensore.
Costituendosi in causa, in via preliminare parte convenuta eccepiva la nullità della citazione per omessa determinazione del petitum e l’improcedibilità della domanda giudiziale per mancata corrispondenza con l’istanza di mediazione proposta.
Il Giudice, tuttavia, rigettava l’eccezione preliminare, ritenendo che, dalla complessiva lettura della citazione, si evincesse chiaramente che l’attrice aveva inteso impugnare tutte le delibere adottate, non sussistendo, pertanto, alcuna incertezza effettiva sull’oggetto di causa.
Sul punto si legge, infatti, in sentenza: “Il raffronto fra la domanda di mediazione e l’atto introduttivo conduce anche a superare l’eccepito difetto di asimmetria e ad escludere – di conseguenza – l’improcedibilità dell’impugnazione. L’art. 4 del d.lgs. 28/2010 richiede effettivamente, tra i contenuti essenziali della domanda di mediazione, le “ragioni della pretesa” ma, in proposito, non può ritenersi necessario l’equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo strettamente formale e nemmeno l’indicazione degli “elementi di diritto” (come nel caso, appunto, della citazione ex art. 163 c.p.c. o del ricorso ex art. 414 c.p.c.). La convocazione promossa dall’attrice prevedeva testualmente l’annullabilità della delibera dell’11.11.2019. Violazione art. 66 disp. Att. convocazione fuori termine e senza forme prescritte. Violazione art. 1136 cc delibera senza quorum necessario (nomina amministratore e lavori straordinari) “E dunque indicata – innanzitutto – la già richiamata ed assorbente doglianza di ordine formale indirizzata contro tutte le delibere poste a fondamento della presente impugnazione: sembra dunque contrario ad ogni principio di speditezza ed economia processuale ritenere che il modesto ampliamento della causa petendi – per vizi specifici, di natura evidentemente subordinata, inerenti soltanto al bilancio approvato – possa oggi comportare l’improcedibilità dell’intera domanda giudiziale (tanto più ove si consideri che la mediazione – nella fattispecie – si è conclusa con verbale negativo in ragione dell’ assenza di mandato assembleare in capo all’ amministratore del condominio)”.
Da tale motivazione, pertanto, si può concludere che la domanda di mediazione, pur dovendo riportare le ragioni della pretesa, non deve avere il contenuto di un atto giudiziario.