La Riforma ha impattato profondamente sul procedimento avanti la Corte di Cassazione e, non a caso, ai commi 6, 7 ed 8 dell’art. 35 sono previsti ben tre regimi differenti di entrata in vigore delle novità introdotte.
Si ritiene opportuno prendere le mosse da quella che astrattamente appare la più lontana nel tempo, vale a dire l’introduzione del nuovo art. 363-bis c.p.c., rispetto al quale il comma 8 prevede l’applicazione per i procedimenti di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023. Ciò in quanto proprio l’individuazione dell’entrata in vigore in relazione ai procedimenti di merito pendenti a tale data consente di ritenere la previsione come potenzialmente già attuale, atteso che il giudice di merito, eventualmente su sollecitazione delle parti, potrebbe ritenere di modulare il calendario del processo proprio in considerazione di tale previsione e, quindi, riservarsi sin d’ora di sottoporre alla Suprema Corte una questione che ritiene rilevante per la decisione.
Come noto, l’art. 363-bis c.p.c. introduce la novità più significativa della Riforma per quanto attiene al procedimento di legittimità e, nello specifico, consente al giudice di merito di disporre il rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto al ricorrere delle seguenti condizioni:
– la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
– la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
– la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
Il giudice rimettente deve motivare l’ordinanza di rinvio e, in relazione alle prospettate difficoltà interpretative, indicare specificamente le diverse interpretazione possibili. A tal fine, va peraltro precisato che il Legislatore non ha individuato un termine entro il quale il giudice di merito possa disporre il rinvio, ma va ritenuto che esso vada individuato con l’assunzione in decisione, pur non potendosi escludere che, anche dopo tale momento, sia possibile la rimessione della causa sul ruolo al fine di chiedere l’intervento della Corte, ferma restando, anche in tal caso, la necessità di sentire le parti costituite. All’esito del rinvio il giudizio a quo rimane sospeso, fatto salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla questione oggetto di rinvio.
Il procedimento avanti la Corte è, in linea teorica, snello e veloce, atteso che, superato il primo vaglio di ammissibilità del rinvio, la questione viene affidata dal primo presidente alle sezioni unite o alla sezione semplice di competenza entro 90 giorni e la Corte si pronuncia in pubblica udienza con facoltà per le parti per costituite di depositare brevi memorie nel termine di cui all’art. 378 c.p.c.
Il principio di diritto affermato dalla Corte è vincolante nel procedimento a quo nonché, in caso di sua estinzione, nel nuovo processo in cui venga riproposta la medesima domanda tra le stesse parti.
Il secondo blocco di disposizioni oggetto di esame è rappresentato dalle modifiche apportate agli articoli da 372 a 391-bis c.p.c., rispetto alle quali viene indicata la data dell’1 gennaio 2023 quale dato temporale di entrata in vigore, avendo riferimento ai procedimenti con ricorso già notificato a tale data per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Il complesso di norme mira a recepire l’obiettivo, previsto dalla Legge Delega, di razionalizzare i procedimenti dinanzi alla Suprema Corte, riducendone i tempi di durata e modellando i riti sia camerali che in pubblica udienza con misure di semplificazione, snellimento ed accelerazione degli adempimenti.
Nello specifico, le novità più significative, anche da un punto di vista pratico, risultano le seguenti:
– modifica del secondo comma dell’art. 372 c.p.c. mediante l’eliminazione dell’obbligo in capo alla parte che intenda produrre documenti inerenti all’ammissibilità del ricorso o del controricorso, non prodotti con tali atti, di procedere alla notificazione, mediante elenco, alle altre parti, essendo ora previsto il solo deposito ma da effettuarsi nel termine di quindici giorni prima dell’udienza o della camera di consiglio;
– modifica dell’art. 375 c.p.c. mediante l’introduzione di un nuovo primo comma che limita la pronuncia in pubblica udienza alle ipotesi in cui la questione di diritto sia di particolare importanza nonché nei casi di cui all’art. 391-quater c.p.c. (la nuova ipotesi di revocazione per effetto di pronuncia della CEDU);
– gli artt. 376 e 377 c.p.c. sono stati modificati al fine di snellire il procedimento di assegnazione dei ricorsi e di fissazione dell’udienza in camera di consiglio. In particolare: (i) all’art. 376 c.p.c. il termine per proporre istanza di rimessione alle sezioni unite è stato portato a quindici giorni (rispetto ai precedenti dieci) prima dell’udienza o dell’adunanza; (ii) all’art. 377 c.p.c. il termine per la comunicazione alle parti (ed ora anche al pubblico ministero) della data dell’udienza è stato portato da venti a sessanta giorni prima;
– modifica dell’art. 378 c.p.c. mediante l’estensione del termine, da cinque a dieci giorni prima dell’udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie, ora espressamente definite “sintetiche”, con introduzione di un termine di venti giorni per il pubblico ministero per depositare propria memoria;
– modifica dell’art. 379 c.p.c. mediante l’introduzione della previsione per cui l’udienza di discussione si svolge sempre in presenza e limitazione del contenuto della relazione del consigliere relatore ed espresso riconoscimento del potere del presidente di dirigere l’udienza e dettarne punti e tempi;
– introduzione all’art. 380 c.p.c. di un termine di novanta giorni per il deposito della sentenza;
– adeguamento dell’art. 380-bis.1 c.p.c. alle novità introdotte e modifica dell’art. 380-ter c.p.c., in tema di procedimento inerente ai regolamenti di giurisdizione e competenza, alla struttura del procedimento previsto dall’art. 380-bis.1 c.p.c.;
– eliminazione, all’art. 390 c.p.c., del limite temporale rappresentato dalla notifica delle conclusioni del pubblico ministero nel caso di cui all’art. 380-ter c.p.c. per la rinuncia al ricorso nonché del terzo comma, il quale onerava la parte di notificare l’atto di rinuncia alle parti costituite o di comunicarlo ai loro avvocati affinché questi ultimi vi apponessero il loro visto.
Oltre a queste novità, quella di maggiore rilevanza nel blocco in esame è rappresentato dalla modifica dell’art. 380-bis c.p.c., il quale ora prevede che, nel caso in cui il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato formuli una proposta di definizione del giudizio, indicata come sintetica, ravvisando la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso, principale o incidentale, si addivenga alla possibilità che la Corte dichiari il ricorso come rinunciato con conseguente pronuncia ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e, quindi, con condanna della parte ricorrente alle spese a meno che vi sia adesione delle altre parti.
La parte ricorrente può evitare gli effetti di cui sopra se, entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta al difensore, chiede la decisione. In tal caso, la Corte procede ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. e, ove decida conformemente alla proposta, condanna il ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. (quindi, condanna per lite temeraria a favore della controparte e della cassa delle ammende).
L’ultimo blocco normativo riguarda le modifiche apportate agli artt. 360, 362, 366, 369, 370 e 371 c.p.c. nonché alle disposizioni attuative del codice di procedura civile in materia di procedimento di cassazione e per esse viene prevista l’applicazione ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dall’1 gennaio 2023.
Le modifiche sono volte principalmente a semplificare e rendere maggiormente intellegibile il contenuto del ricorso. Per quanto di interesse, si riportano quelle di maggiore rilevanza pratica:
– all’art. 360 c.p.c. viene inserito un quarto comma che esclude la possibilità di proporre ricorso per cassazione per omessa motivazione in fatto nel caso di “doppia conforme”;
– all’art. 362 c.p.c. è stato inserito il riferimento al giudice amministrativo per le ipotesi di ricorso per motivi legati alla giurisdizione;
– l’art. 366 c.p.c. è stato modificato recependo l’orientamento della Suprema Corte in merito alla formulazione del ricorso e dei singoli motivi, ora essendo richiesta “la chiara esposizione dei fatti di causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso”, “la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano” e “la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessila chiara e sintetica”. Sono stati inoltri abrogati il secondo ed il quarto comma, inerenti, rispettivamente, alla necessità di eleggere domicilio in Roma ed alle modalità di comunicazione di cancelleria e di notificazione tra difensori di cui agli artt. 372 e 390 c.p.c. (ora non più previste);
– l’art. 370 c.p.c. è stato modificato ora prevedendo che il controricorso non debba più essere notificato alla parte ricorrente, ma direttamente depositato in cancelleria, con termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. È stato modificato di conseguenza anche l’art. 371 c.p.c., il quale ora non prevede più, anche in caso di ricorso incidentale proposto con il controricorso, la necessità di procedere alla notifica al ricorrente principale, essendo sufficiente il deposito.
La Riforma ha altresì disposto l’abrogazione degli artt. 134, 134-bis, 135, 137 e 140 disp. att. c.p.c. In particolare, l’art. 134 disp. att. c.p.c. disciplinava la possibilità di depositare il ricorso o il controricorso a mezzo posta e, pertanto, tale modalità è da ritenere non più possibile a decorrere dall’entrata in vigore della riforma nella parte in esame.
Oltre a ciò, si segnalano, tra le novità introdotte, la pubblicazione nel sito della Corte, nel rispetto della normativa in materia di privacy, dei provvedimenti di rinvio ex art. 363-bis c.p.c. e dei ricorsi proposti dal procuratore generale nell’interesse della legge e le sue conclusioni, quando formulate (art. 137-ter disp. att. c.p.c.) e la restituzione, una volta definito il giudizio, del fascicolo d’ufficio e degli atti e dei documenti delle parti alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (art. 144-bis disp. att. c.p.c.).