23.11.2022 Icon

3° Pillola: Giustizia digitale: le principali novità in materia di deposito telematico, notifica a mezzo PEC e pagamenti on line

Cari Lettori,

con questa terza pillola entreremo nel vivo delle modifiche introdotte dalla riforma del processo civile ed in particolare analizzeremo le novità in materia di processo telematico.

Il D.Lgs. n. 149/2022 emanato in attuazione della legge delega 206/2021, infatti, oltre a cristallizzare le norme già emanate dal legislatore dell’emergenza durante la pandemia, ha introdotto alcune importanti modifiche in tema di depositi telematici, notifiche a mezzo PEC e pagamenti on – line.

Obbligatorietà del deposito telematico

Una delle principali e più importanti novità è sicuramente quella prevista nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile con il Titolo V-ter Disposizioni relative alla giustizia digitale che, in particolare all’art. 196 quater, sancisce definitivamente l’obbligo di deposito telematico di tutti gli atti e documenti di causa in tutte le fasi del processo compresi i giudizi avanti alla Corte di Cassazione e presso i Giudici di Pace.

Sempre lo stesso art. 196 quater introduce inoltre l’obbligo per il capo dell’ufficio giudiziario di comunicare sul sito istituzionale il mancato funzionamento e la relativa autorizzazione al deposito cartaceo, identica comunicazione dovrà avvenire al ripristino del sistema.

Negli articoli successivi vengono inoltre precisate le modalità di deposito nonché quelle per l’attestazione e la certificazione delle copie trasmesse con modalità telematica.

L’entrata in vigore di tali disposizioni non è uniforme per tutti i procedimenti; in particolare per i giudizi pendenti avanti al Tribunale, alla Corte d’Appello ed alla Corte di Cassazione, è prevista la data del 1° gennaio 2023, mentre per quelli pendenti avanti al Giudice di Pace ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche le medesime norme si applicheranno a decorrere dal 30 giugno 2023.

Modifiche in materia di notificazione a mezzo PEC 

Il decreto va inoltre a modificare la normativa che disciplina la notificazione a mezzo PEC, ponendo un fine alla questione (in realtà già chiarita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 75/2019) del perfezionamento della notifica eseguita con modalità telematiche che non si perfeziona più per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, ma al momento della generazione della ricevuta di consegna (ovvero dopo le ore 21 ed entro le ore 24).

Viene inoltre precisato che le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.

Da un’attenta lettura delle nuove disposizioni si evince, inoltre, l’introduzione dell’obbligo, per l’avvocato, di notificare mediante PEC gli atti giudiziali e stragiudiziali in materia civile e nei casi in cui il destinatario:

  • ha l’obbligo di avere un domicilio digitale presente nei pubblici elenchi (liberi professionisti e imprese);
  • ha scelto spontaneamente di avere un domicilio digitale (persone fisiche).

A tutela delle notifiche a mezzo PEC effettuate nei confronti di chi è obbligato ad avere un domicilio digitale che risulta nei pubblici elenchi, ma che non sono andate a buon fine per cause attribuibili al destinatario, si introduce la possibilità di eseguire, a spese del richiedente, la notifica in un’area web riservata.

In questo caso la notifica, in maniera del tutto similare a quanto previsto dagli art. 140 e 143 cpc, si perfeziona il decimo giorno successivo a quello in cui viene eseguito l’inserimento

Il tutto ferme restando le modalità ordinarie nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non sia andata a buon fine per cause non imputabili al destinatario e nel caso di notifica a mezzo PEC effettuata nei confronti di soggetti che abbiano scelto spontaneamente di avere un domicilio digitale.

Le predette disposizioni, hanno efficacia a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai giudizi pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Pagamento delle spese di giustizia

La riforma interviene anche sul T.U. delle spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002) per potenziare, stabilizzandole, le modalità di pagamento delle spese di giustizia mediante la piattaforma telematica (PagoPA) già applicate durante la fase emergenziale:

  • tale modalità dovrà essere applicata sempre per il pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti civili e tributari;
  • solo in caso di accertato malfunzionamento della piattaforma sarà possibile ricorrere al bonifico bancario o postale.

I metodi che rientrano fra quelli di PagoPA sono i seguenti:

  • pagamento online tramite il Portale dei Servizi Telematici (PST), sia nella sezione ad accesso riservato sia nella sezione pubblica (senza bisogno di eseguire ‘login’);
  • pagamento online presso un Punto di Accesso (PDA);
  • pagamento tramite canali fisici o online messi a disposizione dalle banche: sportelli fisici (anche con contanti), strumenti di home banking per pagoPA, app IO.

L’adempimento, in linea con la completa digitalizzazione del PCT in tutti i suoi aspetti, consente finalmente di intervenire anche sul fronte fiscale. 

Autore Laura Pelucchi

Partner

Milano

l.pelucchi@lascalaw.com

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