20.02.2023 Icon

19° Pillola: Qualche novità sul procedimento per convalida di sfratto

Cari Lettori, come ultima pillola della rubrica sul nuovo processo civile, andremo ad analizzare le minimali modifiche apportate al procedimento per convalida di sfratto. 

Sono due le norme in tema di sfratto modificate dalla Riforma Cartabia: gli articoli 663 e 657 del Codice di Procedura Civile. 

La modifica all’art. 663 c.p.c. per il vero altro non è che un intervento di coordinamento che deriva dalla modifica di cui all’art. 475 c.p.c. di cui si è già parlato nella Pillola n. 14 “Le novità in materia di espropriazione forzata – Parte I”. 

In questa sede basterà ricordare che il Legislatore, nell’ottica di accelerare la fase esecutiva, ha previsto uno snellimento nell’iter di apposizione della formula esecutiva. A mente del nuovo art. 475 c.p.c. infatti le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o per i suoi successori, devono essere formati in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti.

Viene così messa al bando l’apposizione del c.d. “comandiamo”. 

L’art. 663 c.p.c. che originariamente prevedeva “Se l’intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l’apposizione su di essa della formula esecutiva […]”, nella sua versione riformata ora prevede che “Se l’intimato non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida con ordinanza esecutiva la licenza o lo sfratto.”. 

Pertanto, ai fini dell’esecuzione dell’intimato sfratto non sarà più necessario chiedere l’apposizione della formula esecutiva in calce alla citazione notificata, ma basterà una copia conforme della stessa così come previsto dall’art. 475 c.p.c. 

La modifica all’art. 663 c.p.c. di fatto incide su un mero formalismo e nella sostanza poco cambierà. La vera novità della riforma risiede invece nella modifica dell’art. 657 c.p.c., tuttora rubricato “Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione”, con la quale è stato esteso il procedimento di sfratto anche al comodato e all’affitto d’azienda. 

A parere di chi scrive sarebbe stata opportuna una maggiore attenzione nella modifica della norma che tanto nella rubrica quanto nel testo fa solo riferimento “alla finita locazione”, locuzione che mal si coniuga con il contratto di comodato. Sarebbe stata sicuramente preferibile una formulazione più generica che potesse abbracciare tutte le fattispecie contrattuali previste dalla norma, come ad esempio, “cessazione per scadenza del termine”. 

L’estensione del procedimento di sfratto all’affitto di azienda lascia tuttavia qualche perplessità. 

Come noto, il procedimento di sfratto rientra tra i procedimenti sommari in senso stretto, ovvero quei procedimenti che presentano modalità di attuazione del contraddittorio e di gestione semplificate più celeri e rappresenta una vera e propria eccezione rispetto al principio generale per il quale il riconoscimento dei diritti avviene sulla base di un processo ordinario di cognizione. 

Ci si chiede dunque se una procedura così snella e veloce sia davvero confacente al contratto di affitto d’azienda, fattispecie spesso molto complessa che riguarda anche importanti realtà commerciali, intorno alle quali gravitano un numero considerevole di ulteriori rapporti.  

Solo il tempo ci potrà dire quali saranno i risvolti pratici e concreti dell’applicazione della norma anche ai contratti di affitto di azienda. 

Autore Nadia Rolandi

Partner

Milano

n.rolandi@lascalaw.com

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